Cassazione Penale, Ordinanza n. 05124/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che lo aveva ritenuto responsabile del reato di evasione. Dal testo emerge che i motivi di ricorso riguardavano: 1) la pretesa carenza di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 385 c.p.; 2) la contestazione della recidiva, in relazione alla ricostruzione del fatto e alle valutazioni di merito, nonché alla applicazione degli aumenti di pena per recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p.; 3) il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che la Corte di appello aveva congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi del reato di evasione e si era uniformata all'orientamento consolidato secondo cui integra il reato qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, a prescindere dalla durata, dalla distanza o dai motivi dello spostamento. Ha inoltre ritenuto generiche le doglianze sulla recidiva e sulle attenuanti generiche, richiamando la corretta applicazione della recidiva reiterata e l'assenza di elementi favorevoli. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Il reato di evasione si integra con qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione; non rilevano durata, distanza o motivi dello spostamento.
art. 99, comma 4, c.p.
Ritenuta corretta l'applicazione degli aumenti di pena per recidiva reiterata così come contestata.
art. 616 c.p.p.
Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di evasione dagli arresti domiciliari, qualsiasi allontanamento dal luogo di custodia non autorizzato integra il reato, senza che assumano rilievo la brevità dell'assenza, la modesta distanza percorsa o le ragioni soggettive dell'allontanamento.
- Nel ricorso per cassazione sono inammissibili le censure che non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvono in doglianze generiche.
- La contestazione della recidiva reiterata richiede critiche puntuali alla relativa applicazione; in mancanza, la doglianza è generica e non può essere accolta.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito lo abbia sorretto con motivazione non manifestamente illogica e abbia dato conto dell'assenza di elementi favorevoli.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende.
- Parte generale
- Processo penale
Come è indicizzato
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