Ordinanza n. 228/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo (sezione prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora poiché gli appellanti non avevano né argomentato né provato un danno grave e irreparabile. L'ordinanza precisa tuttavia che, qualora venga presentata un'istanza di sanatoria, l'amministrazione resta obbligata a rivalutare la situazione. Non vi è stata condanna alle spese della fase cautelare, poiché il Comune non si è costituito in giudizio.
Atto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo, Sez. I, di reiezione del ricorso di primo grado; nella fase cautelare è stata chiesta la sospensione dell'efficacia della sentenza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Abruzzo che aveva respinto il ricorso di primo grado e hanno chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo dell'ordinanza non indica i motivi di merito dell'appello né specifica l'atto amministrativo originariamente contestato. La domanda cautelare è stata esaminata con riferimento alla sussistenza dei presupposti per l'inibitoria, in particolare al periculum in mora.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare in appello e consente la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata quando ricorrano i relativi presupposti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, la base per l'oscuramento delle generalità degli appellanti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza presuppone l'allegazione e la prova di un danno grave e irreparabile; in mancanza di una concreta dimostrazione del periculum in mora, l'istanza deve essere respinta.
- Il rigetto della domanda cautelare non esclude l'obbligo dell'amministrazione di rivalutare la situazione alla luce di una successiva istanza di sanatoria, ove questa venga effettivamente presentata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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