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Ordinanza

Ordinanza n. 228/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo (sezione prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202405782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora poiché gli appellanti non avevano né argomentato né provato un danno grave e irreparabile. L'ordinanza precisa tuttavia che, qualora venga presentata un'istanza di sanatoria, l'amministrazione resta obbligata a rivalutare la situazione. Non vi è stata condanna alle spese della fase cautelare, poiché il Comune non si è costituito in giudizio.

Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo, Sez. I, di reiezione del ricorso di primo grado; nella fase cautelare è stata chiesta la sospensione dell'efficacia della sentenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Abruzzo che aveva respinto il ricorso di primo grado e hanno chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo dell'ordinanza non indica i motivi di merito dell'appello né specifica l'atto amministrativo originariamente contestato. La domanda cautelare è stata esaminata con riferimento alla sussistenza dei presupposti per l'inibitoria, in particolare al periculum in mora.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare in appello e consente la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata quando ricorrano i relativi presupposti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, la base per l'oscuramento delle generalità degli appellanti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza presuppone l'allegazione e la prova di un danno grave e irreparabile; in mancanza di una concreta dimostrazione del periculum in mora, l'istanza deve essere respinta.
  • Il rigetto della domanda cautelare non esclude l'obbligo dell'amministrazione di rivalutare la situazione alla luce di una successiva istanza di sanatoria, ove questa venga effettivamente presentata.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareSanatoria e condono edilizio
RamiProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiTutela cautelare

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