Sentenza n. 683/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria ed elenco dei beneficiari del finanziamento previsto dall’avviso pubblico "Le due Bari 2025", nella parte in cui l’impresa ricorrente era stata esclusa, nonché gli atti della procedura di valutazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale del Comune di Bari recante l’approvazione della graduatoria e dell’elenco dei beneficiari dei finanziamenti relativi all’avviso pubblico "Le due Bari 2025", deducendo l’illegittimità della propria esclusione dal novero dei soggetti beneficiari. Sono stati inoltre impugnati il verbale del gruppo di lavoro incaricato della valutazione delle proposte progettuali, gli ulteriori verbali successivamente ostesi, la nota comunale di trasmissione degli atti, gli atti di nomina del gruppo di lavoro, l’avviso pubblico e ulteriori provvedimenti connessi. La ricorrente ha proposto anche domanda risarcitoria, prospettando l’impossibilità sopravvenuta di conseguire il contributo o di svolgere l’attività culturale e di spettacolo progettata, nonché una perdita di chance per la mancata acquisizione del finanziamento. Il testo della sentenza non espone il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Nel corso dell’udienza pubblica, il difensore della ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato a verbale di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte agli atti della procedura né la domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della condotta processuale della ricorrente, ritenuta conforme ai principi di lealtà e correttezza e al corretto svolgimento dell’attività giurisdizionale.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse
Richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel contesto della definizione del giudizio, senza ulteriore esplicitazione nella motivazione.
Massime di principio
- La dichiarazione resa in udienza dal difensore munito di procura speciale, con cui viene attestata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice non procede all’esame nel merito delle censure di illegittimità né delle domande connesse, salvo quanto necessario per la regolazione delle spese.
- La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della condotta processuale della parte che, dichiarando tempestivamente il venir meno dell’interesse, abbia agito secondo lealtà e correttezza e contribuito al corretto svolgimento del giudizio.
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