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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8330/2020 del 29/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

A seguito del controllo formale, ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, della dichiarazione dei redditi relativa al 2004, l’Agenzia delle entrate rilevò l’indebita compensazione di imposte con crediti ritenuti non spettanti e iscrisse a ruolo le somme, recuperando i crediti. La contribuente impugnò la cartella: la Commissione tributaria provinciale di Cosenza accolse il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza n. 47/01/2012 depositata il 16 aprile 2012, riformò la decisione e confermò la legittimità dell’operato dell’Amministrazione. Con il primo motivo, la contribuente denunciò la nullità della sentenza d’appello per non avere partecipato al giudizio l’agente della riscossione, già parte in primo grado, e lamentò un vizio di motivazione. Con il secondo motivo contestò l’utilizzo della liquidazione automatica per recuperare il credito d’imposta, sostenendo che occorresse un atto motivato di accertamento o di revoca, e dedusse la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per la mancata comunicazione dell’avviso bonario; lamentò inoltre vizi motivazionali. Con il terzo motivo censurò la motivazione della cartella, reputando incomprensibili i codici e le cifre in essa riportati, e ripropose doglianze motivazionali. Con il quarto motivo contestò la condanna alle spese pronunciata in appello, sostenendo che la parte appellata non si fosse validamente costituita, essendosi costituita dopo la decisione e prima del deposito della sentenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: trattandosi di impugnazione concernente la debenza del tributo e non vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, non era necessario evocare in appello l’agente della riscossione; la mancata partecipazione di quest’ultimo non determinava litisconsorzio necessario. La doglianza motivazionale associata al motivo è stata dichiarata inammissibile perché riferita all’omesso esame di una questione giuridica e non di un fatto controverso. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati: la censura relativa alla mancata notificazione di un avviso di accertamento era nuova, non risultando proposta con l’impugnazione originaria della cartella; la contestazione sulla motivazione della cartella era inammissibile, perché formulata genericamente, implicava un apprezzamento di fatto precluso in cassazione e si scontrava con la valutazione della CTR, che aveva escluso il difetto di motivazione. È stata respinta la censura relativa all’avviso bonario: esso è dovuto, a pena di nullità, soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non per la sola assenza di questioni interpretative incerte e rilevanti. È stata inoltre dichiarata inammissibile la censura motivazionale cumulata alla violazione di legge, perché diretta a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie. Il quarto motivo è infondato: la soccombenza regola le spese anche se la parte soccombente non si è costituita tempestivamente; la mancata costituzione può invece impedire il riconoscimento delle spese in favore della parte non formalmente costituita, ipotesi non ricorrente. La Corte ha compensato integralmente le spese di cassazione in ragione dell’oggetto delle questioni e dei diversi orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    In tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, secondo cui l’appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., con la conseguenza che, in presenza di cause scindibili, la mancata proposizione dell’appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l’obbligo di integrare il contraddittorio quando, rispetto alla parti pretermesse, sia ormai decorso il termine per l’impugnazione

    L’obbligo di proporre appello nei confronti di tutte le parti del primo grado non elimina la distinzione tra cause scindibili e inscindibili; nelle cause scindibili, decorso il termine d’impugnazione per la parte pretermessa, non sussiste l’obbligo di integrare il contraddittorio.

  • artt. 331 e 332 c.p.c.

    Con riferimento alla questione riguardante la necessità o meno di integrare il contraddittorio in appello nei riguardi delle parti presenti in primo grado ma non evocate in giudizio si deve dunque aver riguardo al carattere scindibile o inscindibile delle cause o alla loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., mentre, al di fuori di tali distinzioni, nessun rilievo specifico assume di per sè il riferimento al litisconsorzio necessario processuale.

    La necessità d’integrare il contraddittorio in appello rispetto a parti del primo grado non evocate dipende dalla scindibilità, inscindibilità o dipendenza delle cause secondo gli artt. 331 e 332 c.p.c.; il richiamo al litisconsorzio necessario processuale, fuori da tali categorie, non è di per sé decisivo.

  • art. 10 D.Lgs. 546/1992

    In materia tributaria, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10, in caso di impugnazione di cartella esattoriale, la legittimazione passiva esclusiva del concessionario del servizio di riscossione dei tributi sussiste se l’impugnazione concerne vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, mentre si può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, qualora i motivi di ricorso attengano alla debenza del tributo

    Se la contestazione riguarda vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, è legittimato passivamente in via esclusiva l’agente della riscossione; se riguarda la debenza del tributo, il contribuente può agire indifferentemente contro l’ente impositore o l’agente, senza litisconsorzio necessario.

  • art. 14, comma 1, D.Lgs. 546/1992

    Il fatto che il contribuente venga a conoscenza del ruolo, formato dall’ente impositore, soltanto tramite la notificazione dello stesso ad opera del concessionario della riscossione, non determina, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1, una situazione di litisconsorzio necessario, nè sostanziale nè processuale, tra l’ente impositore ed il concessionario stesso, atteso che quest’ ultimo (a parte l’esercizio dei poteri propri, volti alla riscossione delle imposte iscritte nel ruolo), nell’operazione di portare a conoscenza del contribuente il ruolo, dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come (salva l’ipotesi di errore materiale) formato dall’ente e, pertanto, non è passivamente legittimato a rispondere di vizi propri del ruolo, come trasfuso nella cartella

    La notificazione del ruolo da parte dell’agente della riscossione non determina, da sola, un litisconsorzio necessario con l’ente impositore. L’agente svolge una funzione di trasmissione del titolo formato dall’ente e non è legittimato a rispondere dei vizi propri del ruolo riprodotti nella cartella.

  • art. 6, comma 5, L. 212/2000

    In tema di riscossione delle imposte, l’avviso bonario con cui, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, prima di procedere all’iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di un tributo risultante da una dichiarazione ovvero nel caso in cui emerga la spettanza di un minor rimborso d’imposta rispetto a quello richiesto, si invita il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre documenti mancanti, deve essere inviato dall’amministrazione finanziaria, a pena di nullità, nei soli casi in cui sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non anche se non risulti dall’atto impositivo l’esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative

    L’avviso bonario deve essere inviato, a pena di nullità, quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è necessario in assenza di incerte e rilevanti questioni interpretative risultanti dall’atto impositivo.

  • art. 91 c.p.c.

    Il motivo è infondato, avendo il giudice applicato il principio della soccombenza per la regolazione delle spese, a nulla rilevando la mancata tempestiva costituzione della parte soccombente. Al contrario, ma non è questo il caso di specie, ciò che è impedito è il riconoscimento delle spese in favore della parte che non risulti formalmente costituita.

    La soccombenza determina la regolazione delle spese anche se la parte soccombente non si è costituita tempestivamente; è invece precluso il riconoscimento delle spese in favore della parte che non risulti formalmente costituita.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, la necessità d’integrare il contraddittorio in appello nei confronti di una parte del primo grado non evocata va verificata in base alla scindibilità, inscindibilità o dipendenza delle cause secondo gli artt. 331 e 332 c.p.c.; per le cause scindibili, decorso il termine d’impugnazione della parte pretermessa, non sussiste l’obbligo d’integrazione.
  • Nell’impugnazione di una cartella tributaria, quando le censure riguardano la debenza del tributo, il contribuente può agire indifferentemente contro l’ente impositore o l’agente della riscossione, senza che sussista litisconsorzio necessario; la legittimazione passiva esclusiva dell’agente ricorre invece per i vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo.
  • La sola circostanza che l’agente della riscossione notifichi il ruolo formato dall’ente impositore non determina litisconsorzio necessario: l’agente svolge una funzione di trasmissione e non risponde dei vizi propri del ruolo riprodotti nella cartella.
  • L’avviso bonario previsto dall’art. 6, comma 5, della L. 212/2000 è necessario, a pena di nullità, soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è dovuto in assenza di tali incertezze.
  • La mancata costituzione tempestiva della parte soccombente non impedisce la sua condanna alle spese secondo il principio di soccombenza; non possono invece essere riconosciute spese in favore di una parte non formalmente costituita.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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