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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41393/2021 del 23/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente impugnava dinanzi alla CTP avvisi di accertamento IMU relativi agli anni di imposta 2013 e 2014, contestando da un lato l'omessa o insufficiente motivazione degli avvisi e, dall'altro, il valore venale attribuito al bene ai fini del calcolo dell'imposta. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso; in appello la CTR rigettava l'impugnazione ritenendo che gli avvisi fossero adeguatamente motivati perché richiamavano la delibera comunale n. 35/2013, che indicava per le varie zone del territorio il valore al mq delle aree edificabili e i criteri di stima seguiti. Con il ricorso per cassazione il contribuente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000 e dell'art. 1, comma 162, L. 296/2006, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la necessità di riprodurre o allegare la ricerca di mercato genericamente richiamata negli avvisi e che, quindi, la motivazione dell'atto fosse insufficiente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che la CTR aveva correttamente valorizzato il contenuto degli avvisi e il richiamo alla delibera comunale n. 35/2013, allegata agli atti e pubblicata, contenente la classificazione delle aree e i criteri di stima. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva specificamente contestato la parte della decisione relativa all'allegata relazione tecnica sulla valutazione delle aree fabbricabili, né aveva spiegato perché tale relazione fosse inidonea a rendere intelligibile la pretesa tributaria o perché la mancata allegazione della ricerca di mercato dovesse incidere sulla legittimità motivazionale dell'avviso e sul diritto di difesa. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    L'avviso di accertamento deve contenere una motivazione sufficiente a rendere conoscibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria; il richiamo a una delibera allegata può integrare tale requisito se consente di comprendere il criterio di determinazione del valore imponibile.

  • art. 1, comma 162, L. 296/2006

    La motivazione dell'atto impositivo deve consentire al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa per poterla efficacemente contestare.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorrente deduceva in cassazione la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • In materia di accertamento tributario, la motivazione dell'atto è sufficiente quando, anche per relationem, consenta al contribuente di comprendere i presupposti fattuali e giuridici della pretesa e di approntare una difesa effettiva.
  • Il richiamo in avviso a una delibera comunale allegata e contenente i criteri di stima del valore delle aree fabbricabili può soddisfare l'obbligo motivazionale, se integra e specifica la base del calcolo dell'imponibile.
  • Chi deduce in cassazione un vizio di motivazione o la violazione della normativa sulla motivazione dell'atto impositivo deve confrontarsi puntualmente con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata e spiegare in concreto perché il documento richiamato sarebbe inidoneo a rendere intelligibile la pretesa.
  • La mera contestazione della mancata allegazione di una ricerca di mercato non è sufficiente, se non si dimostra che tale omissione abbia effettivamente impedito di conoscere gli elementi essenziali dell'accertamento e di esercitare il diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
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