Sentenza n. 3713/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza della Sentenza n. 218/2025 pubbl. il il 28/02/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio Sezione Lavoro, procedura r.g. 697/2024, Giudice dott.ssa Emanuela Fedele relativamente alle spese e competenze liquidate in favore dei procuratori antistati avv. Fulvio Ricca e avv. Kevin Ricca, procuratori di Paola Cattaneo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale ordinario di Busto Arsizio relativa al pagamento delle spese di lite distratte in favore dei difensori antistatari
Esito
Favorevole al ricorrente (difensori antistatari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Busto Arsizio, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 350,00, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La sentenza era stata notificata al Ministero in forma idonea a valere quale titolo esecutivo. Secondo i ricorrenti, l'amministrazione non aveva eseguito la statuizione relativa alle spese e competenze loro spettanti. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma, senza contestare sostanzialmente l'inadempimento. Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché, tra la notificazione del titolo esecutivo e la proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto procedibile l'azione, precisando che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, inteso come atto giudiziario attributivo di un diritto certo, liquido ed esigibile, e non dalla sua spedizione in forma esecutiva. La sentenza civile, corredata dall'attestazione di conformità e notificata al Ministero, costituiva pertanto titolo idoneo ai fini della decorrenza del termine, senza incompatibilità con l'attuale formulazione dell'art. 475 c.p.c. Il giudice ha accertato l'inottemperanza del Ministero rispetto al giudicato e, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., ha ordinato all'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Il TAR si è riservato di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza, tenuto conto della minima rilevanza dell'inadempimento. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine dilatorio per proporre l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo.
art. 474 c.p.c.
diritto certo, liquido ed esigibile
Il titolo esecutivo è l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva.
art. 475 c.p.c.
spedizione in forma esecutiva
La spedizione in forma esecutiva costituisce istituto distinto dal titolo esecutivo e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è più necessaria per procedere all'esecuzione; una sentenza munita di attestazione di conformità può fungere da titolo esecutivo.
art. 114 c.p.a.
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può accertare l'inottemperanza al giudicato e ordinare all'amministrazione di darvi esecuzione entro un termine assegnato, riservandosi, se necessario, la nomina di un commissario ad acta.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione presso la sede della pubblica amministrazione del titolo esecutivo, inteso come provvedimento giudiziario che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, e non dalla sua eventuale spedizione in forma esecutiva.
- La notificazione alla pubblica amministrazione di una sentenza corredata dall'attestazione di conformità è idonea a far decorrere il termine previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, anche dopo l'eliminazione della necessità della spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c.
- L'inottemperanza, anche parziale, a una statuizione contenuta in una sentenza passata in giudicato può essere fatta valere con il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice ordina all'amministrazione l'esecuzione integrale entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione all'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può riservarsi la nomina di un commissario ad acta quale misura sostitutiva.
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