Cassazione Penale, Sentenza n. 44195/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza della Corte d'Appello di Ancona che aveva respinto l'istanza ex art. 629 bis c.p.p. (chiedendo la rescissione del giudicato per ignoranza incolpevole). Sostenevano di aver nominato difensore di fiducia (avv. Katia Graziani) ed eletto domicilio presso il suo studio; tuttavia il difensore non li avrebbe informati dell'andamento del procedimento (pur avendo ricevuto la notifica ex art. 415 bis c.p.p.), non avrebbe partecipato alle udienze e avrebbe rinunciato al mandato pochi giorni prima dell'udienza, così che i ricorrenti ignoravano l'esistenza del processo e non avrebbero potuto esercitare i rimedi previsti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui grava sull'imputato l'onere di mantenere contatti informativi con il difensore nominato; l'elezione di domicilio presso il difensore e le azioni compiute dai ricorrenti generano la presunzione di conoscenza del procedimento, escludendo l'ignoranza incolpevole richiesta per la rescissione. Perciò il requisito dell'ignoranza incolpevole non è provato e il ricorso è inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 629 bis cod. proc. pen.
Norma richiamata come titolo dell'istanza per ottenere la rescissione del giudicato per ignoranza incolpevole; la Corte ha valutato che non ricorrono le condizioni di ignoranza incolpevole necessarie per l'applicazione del rimedio invocato.
art. 415 bis cod. proc. pen.
Richiamato nel fatto: la notifica prevista da tale articolo era stata effettuata al difensore, determinando l'obbligo del difensore di informare l'assistito e costituendo elemento per ritenere che il procedimento fosse noto per fatti concludenti.
art. 625 ter cod. proc. pen.
Norma collegata al rimedio contro il giudicato (richiamata nella giurisprudenza citata): la Corte ricorda che la possibilità di ottenere la rescissione è preclusa se l'ignoranza è da ritenersi colposa per mancata attivazione dell'imputato.
Giurisprudenza: Cass. Sez.5, sent. n. 12445 del 13/11/2015
In tema di rescissione di giudicato, sussiste colpa nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, preclusiva del ricorso al rimedio previsto dall'art. 625 ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento.
La Corte ha applicato questo principio per ritenere che l'elezione di domicilio presso il difensore e la mancanza di contatti ordinari non impediscono di fatto la conoscenza del procedimento; dunque l'ignoranza non è incolpevole.
Giurisprudenza: Cass. Sez.3, sent. n. 38513 del 22/06/2016
Ulteriore precedente richiamato a sostegno dell'onere di diligenza dell'imputato nel mantenere rapporti informativi con il difensore affinché possa essere esclusa la colpa per mancata conoscenza del processo.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio creano una presunzione di conoscenza degli atti processuali: l'imputato deve mantenere contatti periodici per essere informato.
- Per ottenere la rescissione del giudicato per ignoranza incolpevole è necessario provare che l'ignoranza sia effettivamente non imputabile a colpa dell'interessato; la semplice mancata informazione da parte del difensore non è sufficiente se l'imputato non si è attivato.
- La rinuncia del difensore al mandato non comporta automaticamente che il mandato non sia mai stato accettato: occorre valutare il comportamento complessivo e gli elementi probatori (notifiche, elezione di domicilio, partecipazioni processuali).
- Chi nomina un difensore ha l'onere di diligenza nel conservare contatti e verificare lo stato del procedimento; la mancanza di tale diligenza può rendere inammissibile il ricorso contro il giudicato.
- In casi simili è prudente documentare qualsiasi omissione del difensore (comunicazioni, notifiche non ricevute, richieste d'incontro) e adoperarsi tempestivamente per soluzioni alternative, perché la prova dell'ignoranza incolpevole è a carico del ricorrente.
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