Sentenza n. 5419/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della determina dirigenziale n. 24300 del 12 dicembre 2022 con la quale la Direzione generale - Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna ha individuato l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e le quote di ripiano dovute dalle medesime aziende alla regione per il quadriennio 2015-2018, in particolare nella parte in cui ha individuato la quota dovuta dalla Lanzi & Cavalli s.r.l. in € 18.895,51; b) del decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 6 luglio 2022 recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»; c) del decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022 recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018»; d) ove occorrer possa, dell’intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni - Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante «Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018»; e) sempre ove occorre possa, dell’accordo della Conferenza Stato-Regioni - Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante «Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018»; f) di ogni altro atto a questi presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso ad oggi non conosciuto dalla ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19 febbraio 2025: - della determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna del 27 novembre 2024 n. 25860, avente ad oggetto «Ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018» e dell’elenco ivi allegato sub Allegato 1; - per quel che occorrer possa, della comunicazione con la quale viene intimato ai fornitori di cui all’Allegato 1 di procedere al pagamento dell’importo ivi indicato nel termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionale relativi alla determinazione e rideterminazione della quota di pay-back dovuta per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato gli atti ministeriali e gli atti della Conferenza Stato-Regioni relativi al sistema di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché la determinazione della Regione Emilia-Romagna che aveva quantificato in euro 18.895,51 la quota dovuta dalla società. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la successiva determinazione regionale adottata in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024, con aggiornamento dell’importo dovuto, e la comunicazione di intimazione al pagamento. All’udienza, la ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento dell’importo dovuto alla Regione Emilia-Romagna e, per tale ragione, di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Il pagamento del dovuto in favore dell’ente regionale ha fatto venir meno l’interesse concreto e attuale della società alla decisione sulle impugnazioni degli atti relativi al pay-back sanitario. La pronuncia è quindi definita in rito, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, quando collegata al pagamento dell’importo contestato, comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l’esame nel merito dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
- In presenza di una pronuncia in rito determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate dal giudice in ragione delle circostanze del caso concreto.
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