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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22690/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. del Tribunale di Firenze (12/10/2022) per omissione dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida dovuta in relazione al reato previsto dall'art. 186 d.lgs. 30/04/1992, n. 285 (guida in stato di ebbrezza), nonostante la condanna e la conversione della pena in lavoro di pubblica utilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ammissibile (con riferimento al principio affermato dalle Sezioni Unite nel procedimento "PG Melzani"). Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Firenze affinché disponga la sospensione entro i limiti edittali. La Corte ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui, quando la pena è convertita in lavoro di pubblica utilità, il giudice deve quantificare la durata della sospensione nei limiti edittali e sospenderne l'efficacia fino alla valutazione dell'esito del lavoro di pubblica utilità, con conseguenze (eventuale estinzione del reato, riduzione di metà della sanzione della sospensione, revoca della confisca) in caso di esito positivo.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto "patteggiamento"). La Corte evidenzia che, anche nelle sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., devono essere applicate le sanzioni amministrative accessorie che derivano di diritto dall'accertamento del reato.

  • art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)

    "commi 1 e 2 lett. c) e 2-sexies"

    Prevede il reato di guida in stato di ebbrezza e le sanzioni penali e amministrative connesse; dall'accertamento del reato consegue automaticamente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata prevista dalla norma.

  • art. 186, comma 9-bis, cod. strada

    Stabilisce che, in caso di conversione della pena in lavoro di pubblica utilità, il giudice deve quantificare la durata della sospensione della patente nei limiti edittali e può sospenderne l'efficacia fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità; in caso di esito positivo sono previste misure favorevoli (es. estinzione, riduzione di metà della sanzione).

  • Sez. U., Sentenza n. 21369 del 26/09/2019 (PG Melzani)

    Principio secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento quando si censuri l'erronea o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie.

  • Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013 (PG in orn. Cargnello)

    Affermato che con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti.

  • Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018 e Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017

    Giurisprudenza che ha precisato le modalità di quantificazione e di sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente quando la pena è convertita in lavoro di pubblica utilità, e le conseguenze in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità.

Massime di principio

  • La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida si applica di diritto all'accertamento del reato previsto dall'art. 186 c.d.s., anche quando la condanna deriva da una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; la sua omissione è motivo idoneo per cassazione.
  • Il ricorso per cassazione è ammissibile contro le sentenze di 'patteggiamento' quando si contesta l'erronea o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie (principio Sez. U. "PG Melzani").
  • Quando la pena detentiva è convertita nel lavoro di pubblica utilità, il giudice deve fissare la durata della sospensione della patente nei limiti edittali e può sospenderne l'efficacia fino alla valutazione finale del lavoro di pubblica utilità, per non pregiudicare eventuali benefici conseguenti a un esito positivo.
  • In caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità si possono avere effetti favorevoli quali l'estinzione del reato, la riduzione di metà della sanzione della sospensione della patente e la revoca della confisca; perciò è opportuno che i provvedimenti relativi alla sospensione tengano conto di tale possibilità.
  • Per difesa e procura: la procura può impugnare omissioni di sanzioni accessorie anche nelle ipotesi di patteggiamento; la difesa, se vuole evitare la sospensione immediata, dovrebbe cercare di disciplinare espressamente nel patto la quantificazione e la sospensione dell'efficacia della sanzione accessoria o prepararsi a contestarne l'applicazione in sede di merito.

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