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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16560/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

L'agente della riscossione aveva notificato alla società contribuente una cartella di pagamento relativa a debiti tributari riferiti all'anno d'imposta 2009, emessi a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. La società aveva impugnato la cartella e la C.T.P. aveva accolto il ricorso. In appello, la C.T.R. della Calabria aveva rigettato il gravame ritenendo decaduta l'Amministrazione dal potere di riscossione, perché la cartella era stata notificata alla società beneficiaria della scissione solo nel 2015, quindi oltre due anni dopo la scissione, in asserita violazione del termine di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia deduceva la violazione dell'art. 173 T.U.I.R., dell'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1992 e dell'art. 1310 c.c., sostenendo che il termine di decadenza doveva essere verificato con riguardo alla notifica dell'atto alla società scissa, e non a quella alla beneficiaria, poiché in caso di scissione la beneficiaria risponde solidalmente dei debiti erariali anteriori all'operazione e non è necessario rinnovare la notifica nei suoi confronti se l'atto è stato tempestivamente notificato alla scissa.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha affermato che, in tema di scissione societaria, la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla data di efficacia della scissione e che, se l'avviso di accertamento o la cartella di pagamento è stato notificato alla società scissa o designata, anche successivamente all'efficacia della scissione, non occorre rinnovarne la notifica né integrarne il contenuto nei confronti della beneficiaria. La C.T.R. non si è attenuta a tali principi, avendo erroneamente ritenuto rilevante solo la data di notifica alla beneficiaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    invocato quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.

  • art. 173 T.U.I.R.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina della scissione societaria e della responsabilità della beneficiaria per i debiti della scissa.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1992

    richiamato dalla ricorrente in tema di responsabilità nei rapporti tra società scissa e beneficiaria per obbligazioni tributarie.

  • art. 1310 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'efficacia della notificazione nei confronti di uno dei coobbligati solidali.

  • art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973

    la C.T.R. lo aveva utilizzato come termine di decadenza, ma la Cassazione ha ritenuto erronea la sua applicazione riferita alla notifica alla sola beneficiaria anziché alla scissa.

  • art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per indicare che la cartella derivava da controllo automatizzato dell'imposta.

Massime di principio

  • In caso di scissione societaria, la società beneficiaria risponde solidalmente dei debiti erariali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori all'efficacia dell'operazione.
  • Se l'avviso di accertamento o la cartella di pagamento è stato validamente notificato alla società scissa o designata, non è necessario rinnovare la notifica nei confronti della società beneficiaria.
  • Il termine di decadenza per la riscossione non va valutato esclusivamente con riguardo alla data di notifica dell'atto alla beneficiaria, quando la pretesa sia già stata portata a conoscenza della società scissa nei modi previsti dalla legge.
  • La tutela del diritto di difesa della beneficiaria è garantita dalla possibilità di contestare integralmente la pretesa in sede di impugnazione della cartella, senza necessità di ulteriori adempimenti notificatori da parte dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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