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Ordinanza

Ordinanza n. 3312/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della nota prot. 0055269 del 29/04/2026, avente ad oggetto la “Cancellazione dall’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali a seguito del controllo del requisito relativo agli incarichi pregressi nella domanda di iscrizione all’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali in vigore dal 1° gennaio 2026”; nonché di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e consequenziali.

Giustizia amministrativa202605981

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che le esigenze cautelari della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, senza procedere a una valutazione esplicita del fumus boni iuris e del periculum in mora. È stata fissata per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 7 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota ministeriale di cancellazione dall’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali per esito negativo del controllo sul requisito relativo agli incarichi pregressi dichiarati nella domanda di iscrizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la nota con cui è stata disposta la sua cancellazione dall’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali in vigore dal 1° gennaio 2026, a seguito del controllo del requisito relativo agli incarichi pregressi indicati nella domanda di iscrizione. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti né le contestazioni specifiche svolte dall’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare prevista dal codice del processo amministrativo; il giudice l’ha respinta ritenendo sufficiente la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • La domanda cautelare può essere respinta quando le esigenze del ricorrente risultino adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, con fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica, senza necessità di concedere una misura sospensiva.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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