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Ordinanza

Ordinanza n. 16659/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento, previa tutela cautelare:: a) del decreto prot. n. UFFICIALE.U.0012535 del 14/7/2026 emesso dall'Ufficio IV – Ambito Territoriale di Agrigento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e pubblicato in pari data, nella parte in cui dispone l'esclusione della ricorrente SOLLAZZO ELISA dalla I fascia delle GPS ADSS (Sostegno Scuola Secondaria II Grado) per la Provincia di Agrigento, valevoli per il biennio 2026/2028 ; b) dell’art. 7 dell'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16/2/2026, quale atto presupposto, ove inteso in senso escludente per la ricorrente e/o se interpretato nel senso che la procedura di inserimento con riserva non è destinata agli aspiranti in attesa del riconoscimento del titolo di specializzazione su sostegno conseguito all’estero entro il 30/6/2026. c) delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la provincia di Agrigento, I Fascia, biennio 2026/2028, per la classe di concorso ADSS- Sostegno nella scuola secondaria di II grado pubblicate in data 14/7/2025 (decreto prot. 12567) nella parte in cui non contiene il nominativo della ricorrente nella posizione e con il punteggio spettante ; - di ogni altro atto precedente, successivo e comunque connesso; e per l’accertamento del diritto della ricorrente all’immediato inserimento con riserva nella I fascia delle GPS per la provincia di Agrigento, biennio 2026/2028, classe di concorso ADSS- Sostegno nella scuola secondaria di II grado, in forza del titolo di specializzazione su sostegno conseguito in Spagna in data 10/4/2026 e quindi entro il termine del 30/6/2026.

Giustizia amministrativa202608850

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla I fascia delle GPS di Agrigento per la classe ADSS, sostegno nella scuola secondaria di II grado, per il biennio 2026/2028; sono impugnate anche la disposizione dell’ordinanza ministeriale presupposta e la graduatoria nella parte in cui non include la ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (aspirante docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto del 14 luglio 2026 che l’ha esclusa dalla I fascia delle GPS di Agrigento per la classe ADSS, nonché l’art. 7 dell’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, ove interpretato nel senso di escludere l’inserimento con riserva di chi attenda il riconoscimento di un titolo estero di specializzazione sul sostegno, e la graduatoria che non la include. Ha chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto all’inserimento con riserva, deducendo di avere conseguito in Spagna il titolo il 10 aprile 2026, dunque entro il termine del 30 giugno 2026. Il testo dell’ordinanza non riporta in dettaglio i singoli motivi di legittimità formulati nel ricorso. La ricorrente aveva notificato il ricorso a una sola controinteressata.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, ritenendo sussistenti allo stato degli atti i presupposti dell’art. 55 c.p.a. e valorizzando il bilanciamento degli interessi: l’anno scolastico 2026/2027 era già iniziato e la graduatoria biennale veniva utilizzata per conferire supplenze, con il rischio per la ricorrente di perdere definitivamente occasioni di lavoro. Ha quindi sospeso l’esclusione e disposto l’ammissione con riserva della ricorrente alla GPS per la classe ADSS nel biennio 2026/2028, senza definire il merito del diritto all’inserimento. Ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati identificabili dalla graduatoria, anche mediante pubblici proclami sul sito dell’USR Sicilia – Ambito territoriale di Agrigento, con pubblicazione del ricorso, dell’ordinanza e dell’elenco nominativo dei destinatari, secondo le prescrizioni indicate. La notificazione e il deposito della prova devono essere effettuati rispettivamente entro 30 e 10 giorni, a pena di improcedibilità; la ricorrente deve inoltre versare all’amministrazione le somme richieste per l’attività di pubblicazione. Spese rinviate al merito. Fissata l’udienza pubblica del 27 aprile 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Il Collegio ravvisa i presupposti ex art. 55 cpa per accogliere - allo stato degli atti, in sede di bilanciamento degli interessi delle parti – l’istanza cautelare della ricorrente, atteso che l’anno scolastico 2026/2027 è iniziato e la graduatoria impugnata, di validità biennale, è attualmente utilizzata per il conferimento delle supplenze su posto di sostegno. Con il conseguente rischio della definitiva perdita di occasioni di lavoro.

    La tutela cautelare è accordata, in base al bilanciamento degli interessi e al rischio concreto di perdita definitiva di occasioni lavorative derivante dall’utilizzo in corso della graduatoria biennale.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4 e 49 cpa quella di consentire l’effettività della tutela giurisdizionale della ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di evocare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio;

    La notificazione per pubblici proclami può essere utilizzata quando è sommamente difficile procedere nelle forme ordinarie nei confronti di un numero elevato di destinatari, ma deve assicurare l’effettività del contraddittorio attraverso l’indicazione delle generalità dei controinteressati.

  • art. 49 c.p.a.

    essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4 e 49 cpa quella di consentire l’effettività della tutela giurisdizionale della ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di evocare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio;

    L’integrazione del contraddittorio verso una pluralità di controinteressati può essere ordinata mediante pubblici proclami quando la notificazione ordinaria è sommamente difficile; l’avviso deve comunque identificare nominativamente i destinatari per rendere effettivo il contraddittorio.

Massime di principio

  • Quando una graduatoria di validità biennale è già utilizzata per il conferimento di supplenze e il ritardo nell’ammissione rischia di determinare la perdita definitiva di occasioni di lavoro, la tutela cautelare può essere accordata mediante sospensione dell’esclusione e ammissione con riserva, previa valutazione comparativa degli interessi.
  • Quando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un elevato numero di controinteressati è sommamente difficile nelle forme ordinarie, il giudice può disporre la notificazione per pubblici proclami; l’avviso deve indicare le generalità dei destinatari e contenere gli elementi necessari a garantire l’effettività del contraddittorio.
  • L’ordinanza cautelare che ammette un aspirante con riserva non definisce il merito del suo diritto all’inserimento in graduatoria, che resta riservato alla decisione definitiva.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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