Ordinanza n. 97/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. -OMISSIS-/A4/2025 (Digos), notificato il 9 ottobre 2025, con il quale il Questore della Provincia di Lodi, gli ha vietato, “per il periodo di anni 5 (cinque)… l'accesso in tutte le strutture sportive del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio di qualsiasi genere e categoria, anche amichevoli se ampiamente pubblicizzati”, estendendo altresì il divieto “a tutte le vie di accesso ed alle aree di parcheggi adiacenti agli impianti sportivi, a tutti i luoghi, quali percorsi stradali, ferroviari, aree di servizio aeroporti, che, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo, siano interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni di cui sopra”; - di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, presupposti, successivi e/o comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Lodi recante divieto di accesso alle manifestazioni sportive e ai luoghi connessi per cinque anni
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il Daspo, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento era stato adottato in relazione agli scontri verificatisi il 30 agosto 2025 presso un'area di servizio dell'autostrada A1 tra tifoserie di squadre di calcio, al rientro da due trasferte. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono censure relative all'insussistenza dei presupposti del divieto, all'errata o insufficiente identificazione del destinatario, alla violazione del contraddittorio procedimentale e del diritto di difesa, al diniego di accesso agli atti, alla genericità dell'individuazione dei luoghi soggetti al divieto e all'eccessiva durata della misura. Il ricorrente contestava inoltre la violazione dell'art. 24 della legge n. 401 del 1989.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto di fumus boni iuris, ritenendo, al sommario esame proprio della fase cautelare, riconducibili i fatti all'art. 6 della legge n. 401 del 1989. L'identificazione del ricorrente è stata giudicata adeguatamente effettuata e corroborata dalla durata della condotta, dalla presenza degli operatori di polizia, dalle dichiarazioni dei conducenti degli autobus, dalle immagini dell'area di servizio e dal confronto con immagini acquisite nello stadio. Sono state ritenute infondate le doglianze sul contraddittorio, poiché il Daspo, misura preventiva e urgente, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. Il diniego di accesso è stato ritenuto giustificato dall'art. 24, comma 1, lett. a), della legge n. 241 del 1990 e dall'art. 329 c.p.p., in ragione della pendenza delle indagini preliminari, senza lesione del diritto di difesa né violazione dell'art. 24 della legge n. 401 del 1989. Il perimetro dei luoghi interessati è stato ritenuto sufficientemente determinato: per gli incontri a Bergamo, l'amministrazione aveva specificato i luoghi di sosta, transito e trasporto; per gli altri incontri, la formula aperta è stata considerata legittima perché riferita a luoghi concretamente identificabili e non suscettibili di elencazione esaustiva. La durata quinquennale è stata ritenuta non riducibile, essendo il ricorrente recidivo e già destinatario di analoga misura nel 2019. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
«a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a)»
I fatti di violenza tra tifoserie e la condotta individuale, adeguatamente identificata e documentata, sono stati ritenuti astrattamente riconducibili ai presupposti per l'adozione del Daspo.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare esaminata dal TAR.
art. 24, comma 1, lett. a), l. 241/1990
è escluso l'accesso «nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge»
La disposizione consente di escludere l'accesso quando sussista un divieto legale di divulgazione.
art. 329 c.p.p.
Il divieto di pubblicazione e divulgazione degli atti di indagine è stato ritenuto assoluto ma temporaneo, operante fino alla conclusione delle indagini preliminari, e idoneo a giustificare il diniego di accesso.
art. 24 l. 401/1989
Il diniego di accesso fondato sulla pendenza delle indagini preliminari non è stato ritenuto lesivo del diritto di difesa né integrante violazione della disposizione.
Massime di principio
- Il Daspo può essere adottato quando elementi di fatto, individualizzanti e adeguatamente corroborati, riconducano la condotta del destinatario a una partecipazione attiva o evidentemente finalizzata a episodi di violenza, minaccia o intimidazione connessi a manifestazioni sportive e idonei a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a turbare l'ordine pubblico.
- In ragione della natura preventiva e delle esigenze di celerità proprie del Daspo, il provvedimento non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
- Il diniego di accesso agli atti posti a fondamento del Daspo è legittimo, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a), l. 241/1990, quando gli atti siano coperti dal divieto temporaneo di divulgazione previsto dall'art. 329 c.p.p. per la pendenza delle indagini preliminari.
- L'individuazione dei luoghi soggetti al Daspo non richiede un'elencazione esaustiva di ogni possibile via, parcheggio, area di servizio o aeroporto: è sufficiente che la formula utilizzata consenta di identificare concretamente i luoghi connessi agli spostamenti dei partecipanti alle manifestazioni sportive.
- In presenza di recidiva, la durata quinquennale del Daspo è stata ritenuta non inferiore a quella minima applicabile secondo il provvedimento e la disciplina considerati dal giudice.
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