Sentenza n. 486/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento quanto al ricorso n. 695 del 2024: - del provvedimento del Comune di Aprilia n. 80392 del 31 luglio 2024; - della nota comunale n. 78233 del 25 luglio 2024; quanto al ricorso n. 698 del 2024: - del provvedimento del Comune di Aprilia n. 80327/2024 del 31 luglio 2024; - della nota comunale n. 78220 del 25 luglio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazioni comunali di conclusione negativa di due conferenze di servizi decisorie relative al rilascio di autorizzazioni uniche per la realizzazione di due fabbricati commerciali, nonché i presupposti pareri urbanistici negativi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato due determinazioni negative del Comune di Aprilia, relative a istanze per la realizzazione di un edificio destinato alla somministrazione di alimenti e bevande e di un fabbricato destinato a media struttura di vendita. I dinieghi si fondavano, tra l'altro, sulla presenza di un precedente programma integrato di intervento, sulla destinazione urbanistica dell'area a Zona F1-Servizi locali con specifica destinazione a scuole elementari e sull'inapplicabilità diretta di una deliberazione consiliare interpretativa in materia di localizzazione delle medie strutture di vendita. La ricorrente ha dedotto: violazione della disciplina sulle misure di salvaguardia e degli artt. 66-ter, comma 3, della l.r. Lazio n. 28/1999 e 12, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, nonché irragionevolezza e illogicità, sostenendo l'improcedibilità o rinuncia del precedente programma integrato; violazione della l.r. Lazio n. 22/2019, contrarietà alla relazione illustrativa del PRG, difetto di istruttoria, contraddittorietà, disparità di trattamento e sviamento, assumendo che nella sottozona F1 fossero ammesse strutture commerciali e che le deliberazioni consiliari n. 3/2022 e n. 12/2024 consentissero l'intervento senza variante urbanistica; violazione della l.r. Lazio n. 36/1987 e contraddittorietà con il PRG e con precedenti deliberazioni comunali, sostenendo la realizzabilità degli interventi nelle aree libere adiacenti alla sottozona F1. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione della società, quale mera promissaria acquirente e mandataria dei proprietari, e ha contestato nel merito la fondatezza delle censure. Il Collegio ha inoltre esaminato la tardività degli interventi ad adiuvandum dei promittenti venditori e della documentazione depositata tardivamente.
La decisione
I due ricorsi sono stati riuniti per connessione soggettiva e oggettiva. Gli interventi ad adiuvandum dei promittenti venditori sono stati dichiarati irricevibili perché depositati oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 50, comma 3, c.p.a.; il termine è stato ritenuto perentorio e non sanabile per acquiescenza delle controparti. La documentazione depositata tardivamente con la memoria ex art. 73 c.p.a. non è stata presa in considerazione, non essendo stata adeguatamente dimostrata la sussistenza dei presupposti per l'autorizzazione al deposito tardivo. Nel merito processuale, il TAR ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per difetto di legittimazione attiva. Il preliminare di vendita non prevedeva l'anticipazione degli effetti traslativi, né l'immissione della promissaria acquirente nel possesso e nel godimento dei terreni; inoltre, la sua efficacia era sospensivamente condizionata all'ottenimento dei titoli edilizi e commerciali. La società aveva agito quale mera mandataria dei proprietari, per loro conto e nel loro interesse. Pertanto, i proprietari e possessori dei terreni erano gli unici soggetti direttamente incisi dal potere urbanistico-edilizio e gli unici legittimati a impugnare i dinieghi. La posizione della promissaria acquirente, fondata sul solo rapporto obbligatorio privato, integrava al più un interesse di fatto o la possibilità di intervenire ad adiuvandum in un giudizio promosso dai proprietari, ma non consentiva la proposizione autonoma del ricorso. Il Collegio ha aggiunto, per completezza, che i ricorsi sarebbero stati comunque infondati. Le note urbanistiche erano plurimotivate e sarebbe stata sufficiente la fondatezza di una sola ragione. In particolare, le tavole del PRG, in quanto parte integrante dello strumento urbanistico e coerenti con le NTA, avevano valore prescrittivo e vincolante; poiché l'area era graficamente destinata esclusivamente a scuole elementari, non vi si potevano realizzare strutture commerciali senza una valida variante urbanistica. La deliberazione consiliare n. 12/2024, qualificata come interpretazione e atto di indirizzo, non poteva modificare direttamente il PRG né derogarne le prescrizioni: interpretata conformemente alla legge, aveva valore meramente orientativo e non vincolante per gli uffici. Anche le allegazioni relative a precedenti autorizzazioni non dimostravano una disparità di trattamento rilevante; in ogni caso, l'eventuale illegittimità di precedenti titoli non poteva fondare una pretesa alla reiterazione dell'illegittimità. La società è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese legali, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione di ricorsi connessi; il TAR ha riunito i due giudizi per connessione soggettiva e oggettiva.
art. 50, comma 3, c.p.a.
Il deposito dell'atto di intervento di cui all'articolo 28, comma 2, è ammesso fino a trenta giorni prima dell'udienza.
Il termine per il deposito dell'intervento è stato ritenuto perentorio; il suo mancato rispetto determina l'irricevibilità dell'intervento.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il termine per il deposito della documentazione non è stato rispettato; la produzione tardiva non è stata considerata.
art. 54, comma 1, c.p.a.
L'autorizzazione al deposito tardivo della documentazione richiede la prova dei relativi presupposti, non adeguatamente fornita nel caso concreto.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti la possibile questione di inammissibilità per difetto di legittimazione.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
È stato applicato per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi per difetto di legittimazione attiva.
art. 11, comma 1, d.P.R. n. 380/2001
La legittimazione a richiedere il permesso di costruire presuppone una relazione giuridica e fattuale qualificata con il bene, non ravvisabile nel solo preliminare privo di immissione nel possesso.
art. 2932 c.c.
La possibilità di ottenere una sentenza costitutiva in forma specifica non attribuisce retroattivamente la legittimazione amministrativa prima del suo passaggio in giudicato.
art. 2645-bis c.c.
La trascrivibilità del preliminare tutela la posizione privatistica del promissario acquirente nei conflitti con altri aventi causa, ma non gli conferisce di per sé legittimazione a chiedere titoli edilizi o impugnare atti urbanistici.
art. 7, d.P.R. n. 160/2010
Costituisce la base normativa delle autorizzazioni uniche richieste per gli interventi commerciali, senza incidere sulle condizioni di legittimazione processuale del richiedente.
art. 14, comma 2, l. n. 241/1990
Disciplina la conferenza di servizi decisoria semplificata e asincrona conclusasi negativamente.
art. 10, l. n. 1150/1942
Una modifica sostanziale del PRG richiede il rispetto della procedura di variante e dell'approvazione regionale; una deliberazione interpretativa non può sostituire tale procedimento.
art. 7, comma 2, n. 2, l. n. 1150/1942
Le tavole planimetriche del PRG individuano le zone del territorio e, quando coerenti con le NTA, hanno efficacia precettiva e integrativa dello strumento urbanistico.
art. 1367 c.c.
in presenza di più possibili interpretazioni, l'atto amministrativo deve essere interpretato nel senso coerente con la normativa di livello superiore
La deliberazione consiliare n. 12/2024 è stata interpretata nel senso compatibile con la disciplina superiore, escludendo che potesse derogare direttamente al PRG.
art. 3, d.m. n. 1444/1968
Il richiamo agli standard urbanistici non consente di superare la specifica destinazione funzionale vincolante impressa dal PRG all'area.
Massime di principio
- Il promissario acquirente di un immobile non è legittimato a impugnare autonomamente i provvedimenti urbanistico-edilizi che incidono direttamente sul bene quando il preliminare non anticipa gli effetti traslativi e non gli attribuisce il possesso e il godimento dell'immobile; la mera titolarità di rapporti obbligatori con il proprietario produce effetti solo indiretti e non radica una posizione differenziata di interesse legittimo.
- Il promissario acquirente può essere legittimato a richiedere o contestare titoli edilizi soltanto quando disponga di un titolo qualificato, accompagnato dal consenso del proprietario e dall'effettiva immissione nel possesso e nel godimento del bene; il semplice preliminare di compravendita, privo di tali elementi, non è sufficiente.
- La legittimazione processuale amministrativa spetta al soggetto direttamente inciso dall'esercizio del potere pubblico e non può essere delegata o surrogata da un soggetto titolare di un interesse meramente riflesso, salvo i casi di intervento previsti dalla legge.
- Le tavole planimetriche allegate al PRG costituiscono parte integrante dello strumento urbanistico e hanno valore prescrittivo quando sono coerenti con le NTA e ne specificano le destinazioni; una destinazione funzionale esclusiva graficamente impressa non può essere derogata per realizzare interventi incompatibili senza una valida variante urbanistica.
- Una deliberazione comunale qualificata come interpretazione o atto di indirizzo non può modificare direttamente il PRG né sostituire il procedimento previsto per le varianti; deve essere interpretata in modo conforme alla normativa sovraordinata e, in quanto mero indirizzo, non vincola gli uffici quando risulti incompatibile con la disciplina urbanistica vigente.
- La disparità di trattamento è configurabile solo in presenza di situazioni di fatto assolutamente identiche e di un trattamento irragionevolmente diverso, la cui prova rigorosa grava sull'interessato; non è comunque possibile pretendere l'applicazione di un trattamento illegittimo riconosciuto in precedenza ad altri soggetti.
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