Cassazione Penale, Ordinanza n. 04509/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità per il rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico. Con il primo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 186, comma 7, cod. strada, sostenendo che mancasse l'avviso di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p. circa la facoltà di farsi assistere da un difensore. Con il secondo motivo ha denunciato contraddittorietà della motivazione rispetto alle prove acquisite, ma la doglianza mirava in realtà a rimettere in discussione la ricostruzione del fatto e la valutazione del compendio probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, secondo la giurisprudenza consolidata, in caso di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest non è necessario l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che esso investisse in modo surrettizio la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento delle prove, profili non sindacabili in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia congrua, adeguata e priva di vizi logici. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, cod. strada
Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici integra la fattispecie contestata; la decisione richiama la norma come base della responsabilità affermata nei gradi di merito.
art. 114 disp. att. c.p.p.
L'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore non è richiesto quando l'interessato rifiuti di sottoporsi all'accertamento.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore non è dovuto quando il conducente opponga un rifiuto all'accertamento, poiché la presenza del difensore è funzionale alla garanzia della corretta esecuzione dell'atto e non al caso in cui l'atto non venga eseguito.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, coerente e immune da vizi logici.
- La censura formalmente prospettata come violazione di legge o vizio di motivazione è inammissibile se, in concreto, mira soltanto a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04430/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04438/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04440/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04441/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04442/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04443/2025 del 04/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →