Cassazione Penale, Sentenza n. 4573/2023 del 02/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Brescia che l'aveva ritenuta responsabile, in concorso con la Fazio, del reato di induzione indebita/tentata concussione (artt. 110, 56, 317 c.p.), censurando: 1) la presunta tardività dell'appello del Procuratore generale e la conseguente inammissibilità; 2) la mancata specificità dell'atto di impugnazione del Procuratore generale; 3) il rigetto, in appello, della richiesta di rinnovazione istruttoria e in particolare dell'esame dell'imputata, con violazione del diritto al contraddittorio e della difesa; 4) il mancato assunzione di prove a discarico (testi, tra cui Lenzi); 5) l'erronea applicazione del concorso morale (art.110 c.p.) in assenza dell'elemento soggettivo; 6) l'inammissibilità dell'appello delle parti civili per sopravvenuta mancanza di interesse a seguito del pagamento integrale del risarcimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla tempestività dell'appello del Procuratore generale e alla specificità dell'impugnazione, nonché l'eccezione sulla sopravvenuta mancanza di interesse delle parti civili. Ha invece ritenuto fondato il motivo relativo alla mancata rinnovazione dell'esame dell'imputata in appello: poiché la sentenza di primo grado aveva attribuito rilevanza decisiva alle dichiarazioni rese dall'imputata in dibattimento per l'assoluzione, l'omissione della sua escussione nel nuovo giudizio di appello doveva essere considerata illegittima. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione del tribunale (rinnovazione istruttoria). Altri motivi sono stati assorbiti o dichiarati infondati.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato; nel caso si contestava il concorso morale della Magnolini nella condotta materiale della Fazio. La Corte di Cassazione ha assorbito la censura, non essendo questo il motivo decisivo accolto.
art. 56 cod. pen.
Principio di tentativo applicato alla fattispecie (tentata concussione/induzione).
art. 317 cod. pen.
Norma sostanziale indicata quale titolo di reato ritenuto in sede di merito (riconduzione della condotta alla fattispecie della concussione/induzione indebita).
art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Regola sulla decorrenza del termine per impugnare quando la motivazione è depositata separatamente; la Corte ha interpretato che non deroga alla regola generale di computo (art.172 c.p.p.) e che il termine decorre dal giorno successivo alla scadenza fissata per il deposito della motivazione.
art. 172, comma 4 cod. proc. pen.
Regola di computo dei termini processuali (esclusione del dies a quo); applicata per determinare la tempestività dell'appello del Procuratore generale.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità; la Corte ha controllato la specificità dell'atto di appello del Procuratore generale e l'ha ritenuta sufficiente.
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello; la Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio in relazione alla illegittima omissione dell'esame dell'imputata, ritenendo questa prova potenzialmente decisiva.
art. 533 cod. proc. pen.
Regole sulla riforma della sentenza di primo grado senza rinnovazione del dibattimento; invocata dalla difesa, la Corte ha ritenuto che la riforma richiedesse invece la rinnovazione dell'esame dell'imputata.
art. 576, comma 1 cod. proc. pen.
Regole sull'appello della parte civile e sui relativi requisiti; la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla sopravvenuta mancanza di interesse delle parti civili.
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado si fonda in modo decisivo su dichiarazioni rese dall'imputato in dibattimento, l'appello che riforma l'assoluzione esigendo una diversa valutazione di quelle dichiarazioni deve quasi sempre prevedere la rinnovazione dell'esame dell'imputato; la mancata escussione può determinare annullamento e rinvio.
- La decorrenza dei termini per impugnare, quando la motivazione è depositata separatamente, va calcolata tenendo conto della regola generale di computo (art.172 c.p.p.): il dies a quo è il giorno successivo alla scadenza fissata per il deposito della motivazione, per cui la tempestività dell'impugnazione va verificata con attenzione.
- L'appello del Procuratore generale deve rispettare il requisito di specificità delle censure (art.591 c.p.p.); tuttavia l'eventuale richiamo a sentenze o fatti emersi in giudizi paralleli non è automaticamente inammissibile se l'atto di gravame indica sufficientemente i punti critici.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa risarcitoria non sempre rende inammissibile l'appello della parte civile: la valutazione dell'idoneità della eccezione dipende dal momento e dalle circostanze del pagamento rispetto al giudizio e alla domanda originaria.
- Quando si impugna una condanna riformata in appello, è cruciale indicare quali prove ritenute decisive in primo grado vengono contestate e dimostrare la rilevanza di nuove o rinnovate assunzioni probatorie per evitare l'annullamento per difetto istruttorio.
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