Cassazione Penale, Sentenza n. 29097/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania (27/04/2023) che, pur avendo parzialmente riformato la sentenza di primo grado concedendo le attenuanti generiche per i reati satellite, avrebbe aumentato la pena applicata per il reato di detenzione di sostanza stupefacente in misura superiore a quella fissata dal Tribunale di Catania. Il ricorrente deduce violazione di legge per reformatio in peius in relazione alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato la violazione del divieto di reformatio in peius perché la Corte d'Appello ha aumentato, rispetto al primo giudice, l'incremento di pena applicato ai reati satellite già unificati per continuazione dopo aver riconosciuto attenuanti generiche solo per tali reati, senza che si fosse verificato un mutamento strutturale del reato continuato (es. diversa individuazione del reato più grave o modifica dei reati satellite). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la causa è stata rinviata ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catania per nuovo giudizio sul punto. Il resto della decisione è stato confermato.
Norme richiamate
art. 597 cod. proc. pen.
Richiamato nel testo come principio del divieto di reformatio in peius: il giudice dell'impugnazione non può peggiorare la posizione dell'imputato per la parte oggetto di appello salvo le eccezioni previste dalla giurisprudenza (mutamento strutturale del reato continuato, modifica dei reati satellite o diversa individuazione del reato più grave).
Sez. 2, n. 29017 del 20/06/2014 (Boschi, Rv. 260099 - 01)
Sez. 2, n. 29017 del 20/06/2014, Boschi, Rv. 260099 - 01
Consente al giudice d'appello, in presenza di mutamento strutturale del reato continuato (es. modifica dei reati satellite o diversa individuazione del reato più grave), di aumentare la pena per uno dei fatti unificati anche oltre l'aumento praticato dal primo giudice, pur senza irrogare una pena complessiva superiore.
Sez. 2, n. 16995 del 28/01/2022 (Somma, Rv. 283113 - 01)
Sez. 2, n. 16995 del 28/01/2022, Somma, Rv. 283113 - 01
Affermato il principio contrario: viola il divieto di reformatio in peius l'applicazione, da parte del giudice d'appello, di un aumento di pena maggiore per i reati satellite già unificati in continuazione quando la riforma ha esclusivamente ridotto la gravità di uno dei fatti o ha riconosciuto attenuanti senza modificare la struttura del reato continuato.
Sez. 2, n. 48538 del 21/10/2022 (Tiscione, Rv. 284214 - 01)
Sez. 2, n. 48538 del 21/10/2022, Tiscione, Rv. 284214 - 01
Conferma che l'aumento della pena per uno dei fatti unificati è ammissibile solo se la rideterminazione della pena deriva da un cambiamento strutturale del reato continuato; in assenza di tale cambiamento, l'aggravamento è contrario al divieto di reformatio in peius.
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius impedisce al giudice d'appello di peggiorare la posizione dell'imputato limitatamente alla parte non impugnata, salvo che la riforma non comporti un mutamento strutturale del reato continuato (es. diversa qualificazione o modifica dei reati satellite).
- Se l'appello comporta il riconoscimento di attenuanti generiche per i soli reati satellite e non modifica la struttura del reo continuato, il giudice d'appello non può applicare aumenti di pena per quei reati superiori a quelli praticati dal primo giudice.
- La legittima revisione del trattamento sanzionatorio in appello è ammessa quando la rideterminazione è conseguenza di una diversa qualificazione giuridica o di una nuova individuazione del fatto più grave all'interno della continuazione; in tali casi si può anche aumentare la pena per singoli fatti pur senza superare la pena complessiva inflitta in primo grado.
- In situazioni analoghe, il percorso difensivo utile è dedurre la violazione del divieto di reformatio in peius in cassazione e chiedere l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuova determinazione della pena.
- Per il giudice d'appello è prudente motivare esplicitamente ogni cambiamento nella quantificazione degli aumenti per reati unificati, indicando se è intervenuto un mutamento strutturale della continuazione che giustifichi un aggravamento parziale.
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