Cassazione Penale, Sentenza n. 42300/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era imputato per reati fiscali (violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000) relativi agli anni d'imposta 2013-2016, per avere utilizzato fatture per operazioni fittizie e indicato nelle dichiarazioni passività inesistenti al fine di sottrarsi al versamento delle imposte. Con patteggiamento ex art. 444 c.p.p. fu applicata la pena di 6 mesi di reclusione; il Tribunale, pur avendo dato atto dell'integrale estinzione del debito tributario, disponeva la confisca del profitto conseguito dai reati. Il ricorrente impugnava la confisca deducendo la violazione dell'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 (secondo cui la confisca non opera per le somme che il contribuente si sia impegnato a versare) e lamentando la mancata motivazione circa l'esistenza delle condizioni per applicare la misura patrimoniale nel contesto del patteggiamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento esclusivo all'applicazione della confisca. Ha annullato in parte la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza patrimoniale (confisca) e ha disposto il rinvio al Tribunale di Padova, in diversa composizione, perché si pronunci nuovamente su quel punto. La Corte ha motivato che, ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, la confisca non può essere disposta per la parte corrispondente a somme che il contribuente si sia impegnato a versare o che siano state già estinte; il Tribunale aveva dato atto dell'estinzione del debito ma non aveva fornito alcuna motivazione che giustificasse la confisca. Restano tuttavia confermati il patteggiamento e gli altri effetti penali già concordati.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento; la pronuncia di pena ai sensi dell'art. 444 legittima l'applicazione delle misure previste dal d.lgs. n. 74/2000 ma non esonera il giudice dall'osservare i limiti sostanziali posti da tali disposizioni
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Individua i reati fiscali contestati (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi), costituendo la fattispecie materiale alla base della responsabilità penale
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
La Corte interpreta questa disposizione nel senso che la confisca obbligatoria non può operare per la parte corrispondente a somme che il contribuente si sia impegnato a versare all'Erario o che siano state già integralmente estinte; la confisca è esclusa salvo inottemperanza all'accordo di pagamento
art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000
Richiamato per spiegare che l'estinzione del debito è condizione per l'accesso al rito alternativo (patteggiamento) in materia tributaria
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. III, 9 marzo 2021, n. 9355
Richiamata come precedente che esclude la possibilità di confisca in presenza di un accordo fra contribuente e Erario volto a regolare l'estinzione del debito, salvo inottemperanza dell'obbligo di pagamento
Massime di principio
- La confisca patrimoniale prevista dal d.lgs. n. 74/2000 (art. 12-bis) non può operare sulle somme per le quali il contribuente si sia impegnato a versare o che siano state già estinte; la confisca è compatibile solo in caso di mancato adempimento dell'accordo di pagamento.
- Nel patteggiamento ex art. 444 c.p.p. il giudice deve comunque verificare e motivare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione di eventuali misure di sicurezza patrimoniali: non è sufficiente limitarsi ad applicare la confisca senza considerare l'effettiva estinzione dell'obbligazione tributaria.
- Se al momento della pronuncia della condanna il debito tributario risulta estinto (per pagamento o per accordo novativo eseguito), la confisca del profitto dei reati fiscali è in linea di principio esclusa.
- Il sequestro conservativo può essere mantenuto fino all'integrale adempimento del debito, ma tale efficacia non si traduce automaticamente in confisca quando l'obbligazione tributaria è estinta.
- La mancata motivazione del giudice in ordine all'applicabilità della confisca, quando vi sia stata precedente estinzione del debito o un accordo di pagamento, è motivo di annullamento in Cassazione con rinvio.
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