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Sentenza

Sentenza del 02/10/2019 n. 24544 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'avviso di accertamento relativo all'imposta pubblicitaria per l'anno 2013, sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva. Secondo G.F., "Podere O." sarebbe stato soltanto un nome di fantasia e non un autonomo soggetto giuridico; pertanto, l'atto avrebbe dovuto essere notificato direttamente a lui presso la propria sede. In Cassazione ha inoltre denunciato la violazione di numerose norme processuali e sostanziali, lamentando l'omessa valutazione di prove, documenti e precedenti giudiziari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la ditta individuale possa essere indicata nell'atto sia attraverso il nome commerciale sia attraverso il nome del titolare, purché non sorga un'incertezza assoluta sull'identità del soggetto passivo. Nel caso concreto, l'avviso riguardava l'imposta pubblicitaria relativa a frecce direzionali e la CTR aveva accertato che "Podere O." era una ditta identificabile con il proprio titolare. La sentenza precedente invocata dal ricorrente riguardava una fattispecie diversa e non produceva effetti vincolanti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 330,00 oltre accessori e rimborso forfetario, nonché al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta violazione delle garanzie del giusto processo e all'omessa valutazione delle questioni sottoposte al giudice; la censura è stata ritenuta infondata o comunque non adeguatamente specificata.

  • Art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentata omessa pronuncia o mancata considerazione delle domande e delle eccezioni; la Corte non ha ravvisato una violazione rilevante.

  • Art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova, senza che il ricorrente abbia dimostrato una concreta violazione da parte della CTR.

  • Artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati con riferimento alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse compiuto un accertamento di fatto fondato anche sulla documentazione fotografica, non sindacabile in sede di legittimità nei termini prospettati.

  • Artt. 214, 215 e 221 c.p.c.

    Norme processuali richiamate genericamente dal ricorrente in materia di disconoscimento e verificazione della scrittura privata; la Corte ha giudicato le censure prive di adeguata illustrazione.

  • Artt. 2709, 2727, 2728, 2729, 2730, 2735 e 2909 c.c.

    Richiamati dal ricorrente in materia di efficacia probatoria delle scritture, presunzioni, confessione e giudicato. La Corte ha rilevato che i richiami normativi erano generici e che la sentenza precedente riguardava una fattispecie diversa.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5

    Disciplina i motivi del ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto il motivo infondato e, per molte parti, generico o inammissibile, poiché non indicava con precisione le specifiche violazioni né la decisività dei fatti asseritamente trascurati.

  • Cass. n. 713/2007

    Secondo il principio richiamato, l'indicazione della ditta nell'avviso di accertamento può determinare nullità soltanto quando produca un'incertezza assoluta sull'identità della persona fisica titolare dell'impresa e destinataria della pretesa tributaria.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Prevede, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, quando ne ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • Nelle imprese individuali, l'uso della ditta o del nome commerciale nell'atto tributario non comporta automaticamente la nullità dell'atto: ciò avviene solo se l'indicazione rende assolutamente incerta l'identità del titolare responsabile dell'obbligazione.
  • La ditta commerciale non è un soggetto giuridico autonomo distinto dall'imprenditore individuale; l'obbligazione tributaria fa capo alla persona fisica titolare dell'impresa.
  • La validità dell'avviso deve essere valutata concretamente: se dal contesto dell'atto e dagli elementi disponibili il titolare è identificabile senza equivoci, la contestazione per difetto di legittimazione passiva tende a essere respinta.
  • Un precedente giudiziario vincola o assume rilievo solo se riguarda la stessa questione giuridica e una fattispecie sostanzialmente analoga; una decisione relativa a un bene o a un'obbligazione diversa non è automaticamente applicabile.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente elencare numerose norme asseritamente violate: occorre spiegare in modo puntuale quale errore abbia commesso il giudice, quale atto o prova sia stato trascurato e perché tale errore sia decisivo.
  • Le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito, se motivate e non manifestamente illogiche, non possono essere normalmente riesaminate dalla Corte di cassazione.

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