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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14491/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della sentenza di condanna per usura: 1) vizi procedurali e richiesta di espunzione di una nota contenente le dichiarazioni della moglie della persona offesa, depositata fuori udienza e senza escussione dell'operante di PG; 2) carenza di elementi a sostegno dell'usura, con contestazione del calcolo degli interessi e mancata considerazione delle presunte contraddizioni delle dichiarazioni della persona offesa e dei suoi familiari; 3) vizio nella valutazione della gravità delle condotte e nel trattamento delle circostanze attenuanti (presunto doppio conteggio della gravità, diniego dell'attenuante per il risarcimento e mancata valutazione di un atto di risarcimento sottoscritto).

La decisione

La Corte di legittimità dichiara il ricorso inammissibile e respinge i tre motivi come manifestamente infondati. Sul primo motivo, ritiene legittima l'acquisizione e l'utilizzabilità degli elementi indicanti intimidazione (in particolare le dichiarazioni dibattimentali della teste Gamba Ines, riscontri nelle dichiarazioni di altri testi e intercettazioni) ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p.; la nota di servizio confluita nel fascicolo è irrilevante se non utilizzata per la decisione. Sul secondo motivo, conferma la fondatezza della valutazione di merito: le intercettazioni e le deposizioni dei congiunti corroborano l'esistenza di raccolta e dazione di denaro, e il calcolo del tasso usurario è corretto anche considerando gli elementi di prova (15.000 restituiti con interessi e dazioni in natura, che portano a un tasso annuo superiore al doppio del tasso medio). Sul terzo motivo, ritiene legittima la valutazione della gravità e la determinazione della pena; il giudice può utilizzare uno stesso elemento sotto profili diversi senza violare il ne bis in idem. Esito processuale: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 500, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 500, comma 4, cod. proc. pen.

    Gli "elementi concreti" che giustificano l'acquisizione in dibattimento di dichiarazioni rese in precedenza possono essere desunti anche da circostanze sintomatiche di intimidazione, non necessariamente da atti di violenza o minaccia provati in modo indubitabile; valutazione complessiva secondo parametri di ragionevolezza.

  • art. 2, L. 108/1996

    La rilevazione del tasso medio per la categoria di operazioni va utilizzata come parametro di confronto per accertare il superamento della soglia di usura; il giudice confronta il tasso applicato nei fatti con il tasso medio pubblicato all'epoca.

  • art. 616 c.p.p.

    Ai fini del definitivo rigetto del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versamenti alla Cassa delle Ammende, valutando i profili di colpa del ricorso.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese fuori udienza e annotate in atti di servizio non sono automaticamente inutilizzabili: se non sono state direttamente usate per la decisione la loro presenza nel fascicolo non invalida il processo; rilevano gli elementi concreti di intimidazione desumibili anche da dichiarazioni dibattimentali e intercettazioni.
  • Le intercettazioni, anche se criptiche, possono costituire elemento probatorio autonomo e non sempre richiedono riscontri ulteriori quando risultano coerenti con le dichiarazioni testimoniali e con il contesto emerso.
  • Per l'accertamento dell'usura il giudice valuta il rapporto fra capitale e somme effettivamente restituite (compresi i benefici in natura) e confronta il rendimento effettivo con il tasso medio pubblicato ai sensi della normativa sulle rilevazioni dei tassi; interesse reale elevato anche per brevi periodi può integrare il reato.
  • Il giudice di merito può utilizzare uno stesso elemento fattuale sotto profili diversi (es. gravità ai fini della pena e rilevanza ai fini delle circostanze) senza violare il principio del ne bis in idem, purché la motivazione sia logica e coerente.
  • Le contestazioni generiche di contraddittorietà delle dichiarazioni sono insufficienti: il sindacato di legittimità richiede che emerga un vizio motivazionale concreto o una manifesta illogicità nella valutazione delle prove.

Testo integrale

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