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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9071/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione di consegna basata su cinque censure: 1) violazione dell'art. 17 L. 22/04/2005 n.69 per supposta tardiva fissazione dell'udienza decisoria (ritardo di 22 giorni dall'arresto); 2) carenza di doppia incriminabilità perché il mandato di arresto europeo non avrebbe chiarito gli elementi distintivi tra mera insolvenza civilistica e fatto penalmente rilevante, chiedendo l'acquisizione di informazioni integrative su eventuale premeditazione, situazione patrimoniale, mendacia delle dichiarazioni sul reddito/impiego, uso del veicolo dopo disdetta e informazioni disponibili alle controparti al momento della stipula; 3) mancata indicazione dei motivi e della durata della custodia richiesta (se per singola udienza o per arco temporale più ampio); 4) omissione della Corte di appello nel contestare alle Autorità emittenti il mancato invio, richiesto dal difensore, di copia dell'ordinanza custodiale e degli atti d'indagine e dell'indicazione del difensore d'ufficio; 5) questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 L. 69/2005 per possibile contrasto con gli artt. 111 Cost. e 6 CEDU in relazione alla mancanza di oneri di allegazione e di informazione nel mandato di arresto europeo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Nel merito la Corte ha ritenuto: 1) infondata la doglianza sul termine ex art. 17 L. 69/2005 perché i termini ivi previsti sono di natura ordinatoria e la loro inosservanza non determina nullità; 2) non rilevanti in questa sede le rimostranze sulla carenza motivazionale relative alla doppia incriminabilità, in quanto il controllo richiesto è concreto: è sufficiente che la fattispecie descritta nel mandato sia punibile anche dall'ordinamento italiano (la Corte ha ritenuto corrispondenti i fatti all'art. 646 c.p.); 3) le modifiche introdotte dal d.lgs. 2/02/2021 n.10 hanno limitato il sindacato dell'autorità di esecuzione, eliminando l'obbligo di valutare i 'gravi indizi' e sopprimendo l'obbligo di allegazione di atti custodiali e di prove supplementari; 4) non sussisteva obbligo per la Corte d'appello di richiedere integrazioni alle Autorità emittenti (es. copia dell'ordinanza custodiale), poiché tali oneri sono stati abrogati e, in ogni caso, questioni di merito circa l'idoneità delle prove devono essere trattate dalle Autorità dello Stato di emissione; 5) la questione costituzionale proposta è generica e non coglie le finalità delle modifiche normative: il diritto alla difesa e alla nomina di un difensore nello Stato di emissione è comunque garantito da disposizioni successive (es. art. 9 L. 69 come integrato dal d.lgs. 184/2016) e da obblighi derivanti dalla direttiva 2013/48/UE. In sintesi, il controllo italiano si è limitato ai profili autorizzati dalla normativa europea e nazionale vigente dopo la riforma del 2021, con esito sfavorevole al ricorrente.

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69 (cd. legge sul mandato d'arresto europeo)

    art. 6, art. 17, art. 18, art. 18-bis, art. 18-ter, art. 9

    La Corte ha rilevato che, dopo le modifiche normative, non si richiede più la valutazione dei "gravi indizi"; i termini di cui all'art. 17 sono ordinatori e la loro inosservanza non determina nullità; gli artt. 18 e ss. individuano i motivi tassativi di rifiuto della consegna che devono essere il focus del sindacato.

  • Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10

    modifiche e abrogazioni agli articoli della legge n. 69 del 2005 (abrogazione commi 3-6 art.6; soppressione comma 4 art.17)

    La riforma ha limitato l'attività di controllo dell'autorità di esecuzione, eliminando l'onere di valutare i gravi indizi e la necessità di richiedere o valutare documenti custodiali allegati al mandato; in tal modo è stato recepito il principio del mutuo riconoscimento e si è evitato l'imposizione di oneri procedurali non conformi alla decisione quadro europea.

  • Decreto legislativo n. 184 del 2016

    art. 4, comma 1, lett. a (introduzione del comma 5-bis nell'art. 9 della legge n. 69/2005)

    Ha rafforzato le garanzie relative al diritto di difesa informando la persona arrestata della facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione e obbligando il presidente della Corte a darne avviso all'autorità competente.

  • Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (mandato d'arresto europeo)

    Serve come parametro interpretativo: la normativa interna non può imporre oneri procedurali aggiuntivi non previsti dalla decisione-quadro. La Corte ha richiamato il principio del mutuo riconoscimento tra Stati membri come fondamento della limitazione del sindacato sulle prove.

  • Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

    Garantisce il diritto della persona ricercata a nominare un difensore nello Stato di esecuzione; la Corte ha ritenuto che le eventuali carenze nell'esercizio di tale diritto debbano essere valutate nello Stato di emissione o tramite i rimedi previsti dalla direttiva.

  • Codice penale tedesco

    artt. 242, comma 1; 263, comma 1; 52 (articoli richiamati nel mandato di arresto europeo)

    Questi articoli descrivono i reati contestati (furto e truffa in relazione alla locazione finanziaria dell'autovettura). La Corte italiana ha valutato se la fattispecie descritta corrispondesse a reato anche nel nostro ordinamento.

  • Codice penale italiano

    art. 646 (appropriazione indebita / reati contro il patrimonio ritenuti corrispondenti)

    La Corte ha ritenuto che i fatti descritti nel mandato potessero trovare corrispondenza con la fattispecie prevista dall'art. 646 c.p., soddisfacendo il requisito della doppia incriminabilità in termini concreti.

  • Costituzione Italiana

    Richiamata nella contestazione di legittimità costituzionale dell'art. 6 L. 69/2005; la Corte ha ritenuto la questione generica e non fondata alla luce delle garanzie processuali previste dall'ordinamento e dagli interventi normativi successivi.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Invocata dal ricorrente in termini di giusto processo; la Corte ha ritenuto che le garanzie previste dalla normativa europea e dalle modifiche legislative (es. diritto al difensore) siano compatibili con gli standard di cui all'art. 6 CEDU e che eventuali contestazioni sulle modalità di tutela vadano dedotte davanti alle autorità dello Stato di emissione.

Massime di principio

  • Il ritardo nel fissare l'udienza decisionale previsto dall'art. 17 L. 69/2005, essendo termine di natura ordinatoria, non comporta di per sé nullità della procedura di consegna.
  • Il requisito della doppia incriminabilità va valutato in concreto: non è necessaria una corrispondenza formale esatta tra le fattispecie degli ordinamenti, ma che la condotta descritta sia punibile in entrambi gli ordinamenti.
  • Dopo il d.lgs. 2/02/2021 n.10 l'autorità di esecuzione ha un sindacato limitato: non è più tenuta a valutare i "gravi indizi" né ad esigere l'allegazione di provvedimenti custodiali o prove probatorie aggiuntive dal Paese emittente.
  • Le questioni relative all'insufficienza degli elementi probatori o alla necessità di approfondimenti fattuali devono essere sollevate e trattate davanti alle Autorità dello Stato che ha emesso il mandato di arresto europeo, non davanti all'autorità di esecuzione in Italia.
  • La normativa europea sul mandato d'arresto tende al mutuo riconoscimento e alla semplificazione procedimentale: gli Stati membri non possono imporre oneri formali aggiuntivi non previsti dalla decisione-quadro.
  • Il diritto della persona arrestata di nominare un difensore nello Stato di emissione è garantito da norme successive (es. d.lgs. 184/2016) e dalla direttiva 2013/48/UE; eventuali carenze nell'esercizio di tale diritto devono essere contestate nello Stato emittente o con i rimedi previsti dalla direttiva.
  • In casi simili, i ricorsi basati su generiche carenze motivazionali o su richieste di acquisizione di atti non obbligatori (es. copia dell'ordinanza custodiale) hanno scarse probabilità di successo alla Corte di Cassazione dopo le riforme del 2021.
  • Se si intende contrastare una richiesta di consegna, è più efficace concentrarsi su motivi tassativi di rifiuto previsti dagli artt. 18 e ss. della legge n.69/2005 (es. rischi per i diritti fondamentali) piuttosto che su mancanze procedurali non previste dalla normativa europea.

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