Cassazione Penale, Sentenza n. 7944/2022 del 04/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. tra: 1) condanna per associazione mafiosa (art. 416-bis) decisa dalla Corte d'appello di Bari del 23/09/2019, irrevocabile 07/02/2020; e 2) condanna per estorsione aggravata e lesioni aggravate decisa dalla Corte d'appello di Bari del 16/02/2018, irrevocabile 13/09/2019. Il ricorrente ha censurato il rigetto sostenendo, in sostanza, che l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203) nella sentenza relativa all'estorsione non impedisce il riconoscimento della continuazione quando l'associazione era dedita a quei reati; ha inoltre richiamato una informativa di polizia giudiziaria che collegherebbe gli episodi estorsivi all'appartenenza associativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto errata, sotto il profilo giuridico, la parte dell'ordinanza impugnata che aveva escluso la continuazione in base all'unico motivo dell'esclusione dell'aggravante ex art. 7 d.l. 152/1991, affermando che l'assenza di tale aggravante non comporta automaticamente l'esclusione dalla partecipazione all'associazione mafiosa. Tuttavia la decisione è stata confermata per un secondo e autonomo motivo: i reati-fine (in particolare l'estorsione) risultano essere stati commessi in modo estemporaneo e non programmati al momento dell'adesione al sodalizio, mancando quindi il necessario collegamento finalistico e la preventiva programmazione richiesta per riconoscere la continuazione tra il reato associativo e i reati-fine. Il ricorso è quindi nel complesso infondato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma invocata per chiedere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte ha esaminato se ricorrono i presupposti per unificare le esecuzioni sulla base delle sentenze di cognizione.
art. 416-bis cod. pen.
Fattispecie di associazione mafiosa: la sentenza che ha accertato l'esistenza dell'associazione costituisce il punto di riferimento per valutare se i reati-fine erano programmati nel progetto associativo.
art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. legge 12 luglio 1991, n. 203)
Aggravante collegata a fattispecie di tipo mafioso; la Corte osserva che la sussistenza o l'esclusione di tale aggravante non determina automaticamente la partecipazione o l'esclusione dalla partecipazione all'associazione mafiosa.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata alla condanna alle spese del ricorrente.
Massime di principio
- L'esclusione dell'aggravante di tipo mafioso (art. 7 d.l. 152/1991) nel giudicato relativo a un reato-fine non determina automaticamente l'esclusione della partecipazione del medesimo soggetto all'associazione mafiosa accertata in altra sede.
- Per riconoscere la continuazione tra il reato di associazione mafiosa (416-bis) e i reati-fine occorre che questi ultimi fossero programmati o prevedibili al momento in cui il soggetto si è determinato a entrare nel sodalizio; la mera appartenenza a un sodalizio con programma generico non basta di per sé.
- I reati estemporanei, contingenti o non prevedibili al momento della costituzione dell'associazione non sono normalmente riconducibili in continuazione con il reato associativo.
- La prova rilevante per valutare la continuazione deve emergere dalle motivazioni delle sentenze di cognizione; documenti investigativi o informative non possono sostituirsi agli accertamenti decisionali delle sentenze.
- L'onere di dimostrare la preventiva programmazione dei reati-fine grava su chi chiede il riconoscimento della continuazione; l'assenza di deduzioni probatorie specifiche rende generica la doglianza.
- In caso di rigetto del ricorso, è possibile la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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