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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10913/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per guida in stato di ebbrezza e per la correlata fattispecie aggravata/recidivante richiamata nella decisione. In particolare ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata e infraquinquennale ex art. 99, comma 4, c.p., omettendo di riconoscere la prevalenza delle attenuanti. La difesa contesta inoltre la valutazione dei fatti valorizzati dai giudici di merito ai fini del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti rientri nel potere discrezionale del giudice di merito e sia censurabile in sede di legittimità solo se la motivazione sia mancante, apparente o illogica. Nel caso concreto la motivazione della Corte d'appello è stata reputata congrua: i giudici di merito hanno valorizzato la concreta dinamica del fatto, l'intento dell'imputato di eludere i controlli di polizia, la fuga a piedi dopo aver abbandonato l'auto, nonché la circolazione del veicolo privo di assicurazione, con targa sostituita e numero di telaio abraso. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 D.Lgs. 285/1992

    Disposizione richiamata come base legale della condanna confermata in appello per la guida in stato di ebbrezza nelle sue articolazioni contestate nel caso concreto.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Richiamato dalla difesa come recidiva reiterata e infraquinquennale oggetto del giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche.

  • art. 133 c.p.

    Parametro di riferimento per la motivazione del giudice di merito nel bilanciamento tra circostanze, sufficiente anche il richiamo ad alcuni dei criteri ivi previsti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata per escludere che, nel caso di specie, potesse ravvisarsi l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando la motivazione sia congrua e logicamente coerente.
  • Ai fini della legittimità della motivazione sul trattamento sanzionatorio non è necessaria un'analitica esposizione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p.; è sufficiente il richiamo ad alcuni elementi significativi della concreta vicenda.
  • La censura di mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti non può essere accolta se il giudice di merito ha valorizzato specifici elementi fattuali negativi, idonei a giustificare il giudizio di equivalenza o subvalenza.
  • In caso di ricorso inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende consegue salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniCircostanze del reato
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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