Cassazione Civile, Ordinanza n. 16093/2025 del 16/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società di persone e ai soci avvisi di accertamento per gli anni 2011-2015, recuperando maggiore IRAP e maggiore reddito da partecipazione, sulla base di un controllo di polizia tributaria da cui risultava che la società aveva emesso polizze assicurative contraffatte su moduli obsoleti, incassando i premi dei clienti e realizzando proventi ritenuti derivanti da attività illecita. Nei confronti dei soci era stato inoltre recuperato il maggior reddito corrispondente a prelevamenti e versamenti non giustificati emersi da indagini bancarie. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi e la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso; in appello la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo, da un lato, che gli avvisi notificati al socio fossero invalidi per mancata allegazione o esaustiva riproduzione dei PVC e, dall'altro, che l'estraneità del socio alle condotte illecite escludesse l'applicazione dell'art. 5 TUIR per i redditi da partecipazione. In cassazione l'Agenzia ha denunciato: 1) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per errata valutazione della motivazione degli avvisi e della mancata allegazione dei PVC; 2) violazione dell'art. 2291 c.c., dell'art. 5 TUIR e dell'art. 40 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la responsabilità dei soci e la trasparenza fiscale impongono l'imputazione del reddito anche al socio estraneo alle condotte illecite; 3) nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 14, comma 4, L. 537/1993, per avere la CTR trascurato prove che collegavano i proventi illeciti alla società.
La decisione
La Corte ha accolto tutti e tre i motivi. Ha affermato che la motivazione degli avvisi non era carente perché gli atti richiamavano i PVC e riportavano in modo sufficiente i dati essenziali delle verifiche; ha ribadito che, nelle società di persone, il reddito sociale è imputato ai soci per trasparenza ex art. 5 TUIR indipendentemente dalla percezione e anche se il reddito derivi da condotte illecite di uno solo dei soci, purché l'attività sia pertinente all'oggetto sociale o ad un interesse ad esso riconducibile; ha quindi ritenuto errato il giudizio della CTR che aveva escluso l'imputazione per la sola estraneità del socio alle condotte delittuose e aveva omesso di considerare gli elementi probatori relativi alla riferibilità dei proventi alla società. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, che dovrà attenersi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso di accertamento opera in funzione integrativa della motivazione e riguarda solo gli atti non già riprodotti nelle loro parti essenziali nell'atto impositivo.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La motivazione dell'atto impositivo è sufficiente quando indica i presupposti fattuali e i dati essenziali che consentono al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi.
art. 2291 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità dei soci per i debiti sociali; la Corte non ne sviluppa una autonoma interpretazione decisiva nel dispositivo.
art. 5 TUIR
Nei redditi delle società di persone opera il principio di trasparenza: i redditi della società sono imputati ai soci pro quota, indipendentemente dalla percezione, senza che rilevi l'estraneità di un socio alle condotte illecite che abbiano generato il reddito, se l'attività è riferibile all'oggetto sociale o a un interesse sociale.
art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel motivo di ricorso unitamente all'art. 5 TUIR, senza una specifica elaborazione autonoma nel passaggio decisorio.
art. 14, comma 4, L. 24 dicembre 1993, n. 537
I proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo concorrono a formare il reddito imponibile se non sottoposti a confisca penale.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La Corte ha censurato la CTR per avere omesso di considerare elementi probatori rilevanti e per avere fondato la decisione su circostanze non pertinenti rispetto all'oggetto del giudizio.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando, pur richiamando atti esterni, riporta i dati essenziali della pretesa e consente al contribuente di individuare i fatti posti a base dell'imposizione; la mancata allegazione del PVC non determina invalidità se il contenuto essenziale sia già trasfuso nell'atto.
- Nelle società di persone il reddito accertato in capo alla società si imputa ai soci secondo il principio di trasparenza, indipendentemente dalla percezione effettiva e dalla partecipazione personale di ciascun socio alle condotte che hanno generato il reddito.
- L'eventuale illiceità dell'attività produttiva del reddito non esclude di per sé l'imputazione ai soci; ciò che rileva è la riferibilità delle condotte all'oggetto sociale o a un interesse sociale, anche indiretto.
- Nel giudizio contro la ripresa a tassazione per trasparenza, una volta accertata la riferibilità del reddito alla società, non è consentito spostare il sindacato sulla sola estraneità personale di un socio alle condotte illecite, se tale estraneità non incide sulla riconducibilità del provento alla compagine sociale.
- Il giudice di merito deve confrontarsi con tutte le risultanze istruttorie pertinenti e non può fondare il rigetto su elementi fattuali estranei rispetto al tema decisorio effettivo.
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