Cassazione Penale, Sentenza n. 4139/2023 del 31/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha condannati per corruzione in atti giudiziari, turbata libertà degli incanti e rivelazione del segreto d'ufficio (con riqualificazioni rispetto al primo grado). Le censure principali sono: nullità o inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate con captatore informatico (trojan) e con remotizzazione non conforme ai decreti autorizzativi; vizio di motivazione e travisamento probatorio con riferimento alle trascrizioni e all'attendibilità dei testi (Palermo, Gatto); errore nella determinazione della pena e mancata concessione delle circostanze attenuanti; difetto di contestazione per presunta modifica del fatto lato dellimputazione; nullità del decreto di giudizio immediato per superamento dei termini e utilizzabilità di atti successivi al 6/2/2019; violazioni formali (mancata sottoscrizione estensore, mancanza motivazione grafica). Si deduce altresì che la rivelazione del segreto d'ufficio non sarebbe integrabile poiché la notizia si sarebbe poi rivelata falsa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato molte delle censure (in particolare quelle relative ai termini del giudizio immediato, alla trasformazione dell imputazione e alla mancata sottoscrizione che non ha comportato nullità). Tuttavia ha ritenuto fondate questioni decisive sull'utilizzabilità delle intercettazioni realizzate con captatore informatico e sull'assenza di adeguata motivazione circa la connessione tra il procedimento d'origine e quello in esame. Per tali ragioni ha annullato la sentenza impugnata con rinvio affinché il giudice di merito valuti nuovamente, motivatamente, la connessione tra procedimenti, l'ammissibilità delle intercettazioni (anche alla luce dei criteri Sez. Un. Cavallo e Floris), la regolarità dei decreti autorizzativi (art. 267 c.p.p.) e la corretta qualificazione/formalità degli atti (acquisizione come corpo di reato o come verbali). Restano assorbite le altre questioni che dipendono dall'utilizzabilità della prova intercettata.
Norme richiamate
art. 319-ter cod. pen.
Prevede la fattispecie di corruzione in atti giudiziari; la Corte ha esaminato se dalle intercettazioni emergesse la proposta di dazione e l'accordo corruttivo tra le parti
art. 353 cod. pen.
Turbata libertà degli incanti: contestato in relazione alle aste del 4/12/2018 e 5/3/2019; la Corte d'appello ha confermato/assolto parzialmente rispetto al primo grado
art. 326 cod. pen.
Rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (commi 1 e 3): in appello il reato di utilizzazione è stato riqualificato in rivelazione; la Cassazione ha ritenuto che tale fattispecie possa essere configurata e ha chiarito i criteri per valutare se la conversazione intercettata possa costituire corpo del reato
art. 268 cod. proc. pen.
Disciplina la remotizzazione delle intercettazioni: la Corte ha indicato di verificare se l'ascolto e la disamina dei dati siano stati effettuati conformemente ai decreti autorizzativi
art. 267 cod. proc. pen.
Stabilisce i requisiti dei decreti che autorizzano le intercettazioni d'urgenza; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivazione e la possibilità di annullare l'utilizzabilità se la motivazione è assente o apparente
art. 270 cod. proc. pen.
Divieto di utilizzazione delle captazioni in procedimenti diversi salvo che sussista connessione ex art. 12 c.p.p.; la Cassazione ha richiamato i limiti posti dalle Sez. Unite (Cavallo) per l'uso di intercettazioni disposte in altro procedimento
art. 266 cod. proc. pen.
Limiti di ammissibilità delle intercettazioni per i reati connessi: rilevante per stabilire se i reati per i quali l'autorizzazione era stata rilasciata permettono l'uso delle intercettazioni anche in procedimenti connessi
art. 12 cod. proc. pen.
Regola la connessione tra procedimenti: la Corte ha disposto che il giudice del rinvio motivi espressamente l'esistenza della connessione necessaria per utilizzare intercettazioni originate in altro procedimento
art. 453 e 454 cod. proc. pen.
Norme sul giudizio immediato e sui termini per la richiesta: la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'inosservanza dei termini ha rilievo endoprocessuale e non comporta automaticamente la nullità invocabile dalla difesa
art. 431 cod. proc. pen.
Prevede modalità di assunzione di documenti e supporti probatori; rilevante qui per determinare se i supporti intercettati siano stati acquisiti come "corpo di reato" ai sensi dell'articolo
art. 546 cod. proc. pen.
Disciplina la sottoscrizione della sentenza: la mancata o apparente indicazione dell'estensore non è stata ritenuta causa di nullità nella fattispecie
art. 125 cod. proc. pen.
Prescrive la motivazione della sentenza: le doglianze sulla carenza motivazionale devono essere tali da incidere sul ragionamento giudiziario per essere accolte in Cassazione
Massime di principio
- Le intercettazioni effettuate con captatore informatico (trojan) sono soggette a regime restrittivo: la loro utilizzabilità in altro procedimento richiede connessione ex art. 12 c.p.p. e il rispetto dei limiti edittali previsti dall'art. 266 c.p.p.
- Il giudice che utilizza intercettazioni disposte in altro procedimento deve motivare espressamente la sussistenza della connessione e la compatibilità delle fattispecie con i limiti di utilizzabilità indicati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cavallo, Floris).
- Le comunicazioni intercettate possono costituire "corpo del reato" e quindi essere acquisite come prova autonoma solo se la conversazione integra ed esaurisce la fattispecie criminosa; se rappresentano solo un frammento la loro utilizzazione è più problematica.
- La mancanza o carenza di motivazione nei decreti autorizzativi di intercettazione può rendere inutilizzabili le captazioni; la motivazione deve essere effettiva e non meramente formale o ripetitiva.
- La violazione dei termini per la richiesta del giudizio immediato ha rilievo endoprocessuale e, secondo la giurisprudenza di legittimità, non sempre costituisce motivo di nullità invocabile dalla difesa con effetto esterno sull'eventuale condanna.
- La riqualificazione dell'imputazione (es. corruzione propria/impropria o diversa modalità di commissione) non determina automaticamente "fatto nuovo" tali da invalidare il diritto di difesa se l'imputato ha avuto concretamente la possibilità di difendersi sul medesimo fatto.
- Errori formali (es. indicazione dell'estensore, sottoscrizione) non incidono necessariamente sulla validità della sentenza se dalla documentazione emerge la paternità e la regolarità dell'atto.
- In processi fondati in larga parte su intercettazioni, la motivazione del giudice di merito deve essere particolarmente puntuale e dettagliata, visto che l'esito del processo può dipendere dall'ammissibilità o dalla interpretazione delle captazioni.
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