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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01464/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con recupero a tassazione di maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi, emesso a seguito di verifica fiscale. L'Amministrazione finanziaria contestava alla società una frode carosello/condotta elusiva-abusiva: la società, operante nel settore informatico, avrebbe costituito società "satelliti" o "newco" alle quali veniva assegnato solo formalmente personale, in parte proveniente dalla stessa contribuente, ma che in realtà svolgeva prestazioni alle dipendenze della contribuente; tali società fatturavano prestazioni di servizi invece che prestazioni d'opera, consentendo alla contribuente di maggiorare i costi deducibili e detrarre indebitamente l'IVA. In primo e secondo grado la pretesa era stata annullata per violazione dell'art. 37-bis, comma 4, d.P.R. 600/1973, per asserita omissione del contraddittorio endoprocedimentale "rafforzato". Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973, dell'art. 53 Cost. e dei principi in tema di abuso del diritto, sostenendo che la fattispecie non era elusiva ma evasiva e quindi non soggetta alla disciplina antielusiva invocata dai giudici di merito.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, rilevando che i giudici di merito avevano falsamente applicato l'art. 37-bis d.P.R. 600/1973 perché la fattispecie concreta non era sussumibile nell'abuso del diritto/elusione, ma integrava evasione fiscale: non vi era un uso distorto di uno strumento negoziale o della normativa, bensì una artificiosa moltiplicazione di costi mediante società fittizie che fungevano da cartiere e fatturavano servizi non corrispondenti alla reale struttura dell'operazione. La Corte ha inoltre osservato che non risultava allegata né provata una concreta lesione del contraddittorio procedimentale; quanto al termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, l. 212/2000, esso risultava rispettato, e per l'IVA il contraddittorio endoprocedimentale richiede comunque la prova di resistenza, qui mancante. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità è stata respinta perché il ricorso conteneva una sufficiente esposizione sommaria dei fatti e consentiva di individuare il capo impugnato e la ragione della decisione.

  • art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973

    La disciplina del contraddittorio rafforzato si applica alle fattispecie elusive/antielusive tipizzate; non può essere estesa a una fattispecie qualificabile come evasione fiscale.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato insieme ai principi sull'abuso del diritto per sostenere che la corretta qualificazione della fattispecie incide sul regime applicabile, ma nel caso concreto la condotta era evasiva e non elusiva.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    L'inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni comporta nullità dell'avviso solo se effettivamente violato; nel caso concreto il termine era rispettato e, comunque, la questione deve essere dedotta dal contribuente con allegazione della concreta lesione del diritto di difesa.

  • art. 1 L. n. 742/1969

    La sospensione feriale dei termini riguarda i termini processuali e non quelli del procedimento amministrativo, come il termine dilatorio per l'emanazione dell'avviso di accertamento.

  • art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    È richiamato quale fondamento del diritto a essere ascoltati nel procedimento amministrativo, ma la sua violazione rileva solo previa prova di resistenza e concreta menomazione del diritto di difesa.

Massime di principio

  • La clausola antielusiva presuppone un uso improprio o distorto di uno strumento negoziale o della normativa fiscale, posto in essere allo scopo specifico di ottenere un vantaggio fiscale; quando l'operazione contestata consiste invece in una simulazione o in una artificiosa interposizione di soggetti fittizi per gonfiare i costi o creare indebite detrazioni, la fattispecie va qualificata come evasione e non come abuso del diritto.
  • La riqualificazione giuridica della condotta da elusiva a evasiva non determina di per sé una lesione del diritto di difesa, se i fatti storici posti a base dell'accertamento restano immutati e muta soltanto la loro sussunzione giuridica.
  • Il vizio dell'avviso di accertamento per mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale non può essere invocato in astratto: il contribuente deve allegare e, ove necessario, provare quali difese concrete avrebbe potuto svolgere e quale pregiudizio abbia subito, secondo una effettiva prova di resistenza.
  • Il termine di 60 giorni previsto per l'emanazione dell'avviso di accertamento dopo la chiusura della verifica ha natura procedimentale e non processuale, sicché non è soggetto alla sospensione feriale dei termini.
  • In tema di imposte armonizzate, la violazione dell'obbligo di contraddittorio procedimentale rileva solo se il contribuente dimostri una concreta incidenza sul contenuto dell'atto o sul proprio diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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