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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34271/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva disposto la misura interdittiva della sospensione per un anno dal pubblico ufficio di operatore di Polizia penitenziaria a carico di Paccione, gravemente indiziato del reato di cui all'art. 375 cp (depistaggio). Il ricorso per cassazione contestava: a) la mancanza di prova della consapevolezza da parte di Paccione dell'esistenza di indagini in corso (si rilevava l'irregolarità formale della nota del 6.7.2020 del sostituto commissario Casamassima e la presunta "immobilità" del direttore del carcere), b) l'assenza dell'elemento soggettivo (dolo) e della capacità ingannatoria della condotta di cancellazione delle memorie degli smartphone, posto che i dati sarebbero comunque recuperabili, c) l'erroneità e sproporzione della durata della misura interdittiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'ordinanza del Tribunale di Bari. La Corte ha ritenuto che: a) il controllo di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di fatto del giudice di merito e che l'ordinanza non è affetta da manifesta illogicità; b) sussistono gravi indizi di colpevolezza fondati su una serie di informative/incontri/intercettazioni e sulle note interne (in particolare le comunicazioni di Melillo e la ricostruzione della consegna e della successiva cancellazione del cellulare il 24.10.2020); c) Paccione, nella sua qualità di Comandante del Reparto, era venuto a conoscenza dell'esistenza e della rilevanza delle informazioni contenute nei telefoni e quindi della possibile incidenza delle proprie azioni sulle indagini; d) l'immutazione artificiosa della memoria del cellulare è stata ritenuta idonea, in una prognosi ex ante, a trarre in inganno un soggetto di media capacità di discernimento e quindi integrativa del reato di depistaggio; e) la durata della misura interdittiva è stata ritenuta proporzionata alla gravità della condotta, alla personalità del ricorrente e al rischio di reiterazione.

Norme richiamate

  • art. 375 cod. pen. (depiStage/inquinamento probatorio)

    testo richiamato in più punti; citato in particolare il comma 7: "La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio"

    La Corte interpreta l'art. 375 come reato proprio correlato alla funzione: la qualità di pubblico ufficiale rileva in rapporto funzionale con l'accertamento che si assume inquinato; è richiesta la connessione tra la condotta e la funzione, e il dolo specifico si desume dalla violazione del dovere di lealtà connesso alla qualifica

  • art. 347, comma 1, cod. proc. pen.

    richiamato nel senso che "acquisita la notizia di reato, [la polizia penitenziaria] debba riferire, con le modalità previste dalla legge, al Pubblico Ministero e al direttore dell'istituto"

    La modalità corretta di trasmissione delle notizie di reato è rilevata, ma la Corte osserva che eventuali anomalie formali nella trasmissione non escludono automaticamente la possibilità che altri elementi indichino la conoscenza dell'inchiesta da parte del pubblico ufficiale

  • art. 273 e art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamati come riferimenti normativi relativi ai "gravi indizi di colpevolezza" (art. 273 c.p.p.) e alle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.); la Corte sottolinea che la verifica di tali esigenze è rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per violazione di legge o manifesta illogicità

  • art. 360 (richiamo nel testo)

    Citato nel dibattito interpretativo quale norma generale sulla connessione tra fatto e ufficio; la Corte segnala che il comma 7 dell'art. 375 non autorizza a svincolare la fattispecie dal rapporto funzionale tra qualifica e fatto

  • artt. 371-bis a 374 e 378 c.p. (falsità dichiarative) e art. 384 ter (richiami normativi)

    Riferimenti sistematici: la nuova disciplina del depistaggio si inserisce in un quadro ampliato di tutele processuali contro le condotte fraudolente che ostacolano l'accertamento della verità

Massime di principio

  • L'art. 375 c.p. va interpretato come reato proprio: la qualifica di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio assume rilievo quando la condotta sia connessa, in modo funzionale, all'accertamento che si intende inquinare; non basta la sola qualifica astratta se priva di collegamento con l'oggetto dell'indagine
  • La consapevolezza dell'esistenza di indagini può essere desunta dal contesto fattuale (informative precedenti, note interne, intercettazioni, disposizioni gerarchiche): anche in presenza di irregolarità formali nella comunicazione delle notizie di reato, altri elementi possono provare la conoscenza dell'inchiesta
  • La cancellazione o il "ripristino" artificioso di dispositivi contenenti dati utili alle indagini può integrare il depistaggio anche se i dati sono teoricamente recuperabili: il criterio è l'artificiosità e l'idoneità ingannatoria della manipolazione valutata con una prognosi postuma
  • La Corte di Cassazione ha poteri limitati nel sindacare le valutazioni di fatto e di merito relative a gravi indizi e misure cautelari: le censure che si risolversero in una diversa lettura delle prove sono generalmente inammissibili se non evidenziano illogicità manifesta o violazioni di legge
  • Le misure interdittive e la loro durata sono valutate alla luce della gravità della condotta, della personalità del soggetto e del rischio di reiterazione; per contrastare durezza o durata della misura è necessario un argomento puntuale che dimostri l'inadeguatezza o la manifesta sproporzione
  • Nel contesto di indagini su reati commessi in ufficio, la condotta omissiva o manipolativa di documenti/evidenze da parte di un superiore assume rilievo aggravante nella valutazione del dolo e della pervicacia, rendendo più difficile la sua esclusione con argomentazioni formali

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