Cassazione Civile, Ordinanza n. 15228/2025 del 07/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato al legale rappresentante di un'associazione sportiva dilettantistica un atto di contestazione relativo a sanzioni conseguenti a un accertamento di maggior reddito non dichiarato ai fini IRES, IVA e IRAP per l'anno 2009. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP lo aveva annullato per mancata allegazione dell'avviso di accertamento presupposto. In appello, la CTR aveva però dichiarato inammissibile il gravame dell'Ufficio per asserita tardività della notifica. In cassazione, l'Agenzia deduceva nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 51 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 155 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto tardivo l'appello, mentre il termine cadeva di sabato e la notificazione era stata richiesta il lunedì successivo. Nel corso del controllo preliminare sulla ritualità del ricorso per cassazione, la Corte rilevava inoltre che la prima notificazione era andata a vuoto per indirizzo del domiciliatario incompleto e che la rinnovazione era intervenuta solo dopo molto tempo.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione. Ha osservato che la prima notificazione del ricorso era fallita per un indirizzo del difensore della controparte indicato in modo incompleto, circostanza imputabile al notificante; inoltre la rinnovazione della notificazione era avvenuta solo a distanza di anni, senza la necessaria immediatezza richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per conservare gli effetti della prima richiesta. Non sono state liquidate spese, poiché l'intimato non ha svolto difese. È stato altresì escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare la nullità della sentenza di appello per violazione di norme processuali
art. 51 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale norma sulla tempestività dell'impugnazione nel processo tributario
art. 155 c.p.c.
richiamato per il computo dei termini processuali, inclusa la scadenza cadente di sabato
art. 325 c.p.c.
usato come parametro per individuare il limite temporale entro cui riattivare con immediatezza il processo notificatorio dopo un esito negativo non imputabile al notificante
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ritenuto non applicabile al caso, perché la parte soccombente era un'Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Quando una notificazione processuale non va a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi deve riattivare senza indugio il procedimento notificatorio e completarlo con immediatezza, restando comunque entro un limite temporale compatibile con la metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate.
- Se l'esito negativo della notificazione dipende da un errore imputabile al notificante, come l'indicazione di un indirizzo incompleto o inesatto del destinatario, non può operare la conservazione degli effetti della prima richiesta di notifica.
- La rinnovazione della notificazione effettuata a distanza di un tempo eccessivo rispetto all'esito negativo della prima non è idonea a preservare gli effetti della richiesta originaria e comporta l'improcedibilità del ricorso.
- Nel processo tributario e in cassazione, il controllo sulla ritualità della notificazione del ricorso è preliminare e può assorbire ogni ulteriore censura di merito o di rito dedotta contro la sentenza impugnata.
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