Cassazione Penale, Sentenza n. 44749/2024 del 05/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
TOMBOLINI impugnava la conferma della condanna per diffamazione (art. 595 c.p.), sostenendo che l'appellativo "mitomane" andava letto nel contesto del diritto di cronaca e della critica alle dichiarazioni pubbliche della BACHETTI (scriminante ex art. 51 c.p.) e, alternativamente, chiedeva l'esclusione della punibilità per provocazione (art. 599 c.p.) in relazione a precedenti insulti ricevuti sui social. BACHETTI ricorreva per ritenuta insufficiente e apodittica la liquidazione del danno non patrimoniale (violazione art. 538 c.p.p. in relazione all'art. 1226 c.c.), chiedendo il riconoscimento di euro 30.000,00 sulla base di tabelle, e censurava la liquidazione delle spese di grado per violazione dei parametri del D.M. 13/08/2022 n.147 (art. 541 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. In particolare, ha confermato che l'uso dell'espressione denigratoria "mitomane" costituiva una gratuità offensiva che eccede i limiti del diritto di cronaca e non poteva essere giustificata come esercizio legittimo del diritto di cronaca; ha escluso l'esimente della provocazione perché mancava un nesso causale determinante tra il presunto fatto provocante (messaggi precedenti) e la condotta diffamatoria. Quanto al ricorso della parte civile, la Cassazione ha ritenuto congrua e non arbitraria la liquidazione equitativa di euro 500,00, avendo la Corte d'appello adeguatamente considerato la preesistente esposizione mediatica della ricorrente; il secondo motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile per genericità rispetto ai parametri del D.M. n.147/2022. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, con compensazione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile nella fase di legittimità per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
Norma del reato di diffamazione: la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per l'uso di espressioni denigratorie non giustificate dal diritto di cronaca
art. 51 cod. pen.
Richiamata come possibile scriminante (diritto di cronaca); la Corte ha escluso la scriminante ritenendo che l'espressione fosse gratuità offensiva e non esercizio legittimo di cronaca
art. 599 cod. pen.
Prevede l'esclusione della punibilità per provocazione: la Corte ha precisato che per applicarla è necessario un nesso causale determinante tra il fatto provocante e la reazione, che qui era assente
art. 538 cod. proc. pen.
Regola la liquidazione del danno; la censura sulla inesistenza di motivazione è stata rigettata perché la Corte d'appello ha fornito ragioni logiche per la quantificazione equitativa
art. 1226 cod. civ.
Indica criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale: richiamato dalla ricorrente ma la Corte ha ritenuto applicata correttamente la discrezionalità equitativa
art. 541 cod. proc. pen.
Regola la liquidazione delle spese processuali: la censura è stata respinta perché il motivo relativo al mancato rispetto del D.M. n.147/2022 risultava generico
D.M. 13 agosto 2022, n. 147
Parametri forensi per la liquidazione delle spese: la Corte ha rilevato che il ricorso non ha specificato le voci tabellari contestate, quindi il motivo è inammissibile
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione ha esercitato il controllo entro i vincoli di questa disposizione, non sindacando fatti se non per manifesta illogicità o travisamento
Massime di principio
- L'uso di espressioni offensive a danno di una persona nell'ambito della critica pubblica può integrare diffamazione se supera i limiti del diritto di cronaca e costituisce denigrazione gratuita; il contesto non giustifica automaticamente epiteti lesivi
- Per ottenere l'esimente della provocazione (art. 599 c.p.) non è sufficiente dimostrare un insulto precedente: è necessario provare un nesso causale determinante tra la provocazione e la reazione diffamatoria
- La determinazione del danno non patrimoniale in sede penale è esercizio equitativo della Corte d'appello e può essere sindacata in Cassazione solo per manifesta arbitrarietà o travisamento dei fatti
- I motivi di cassazione sulle voci di liquidazione delle spese devono essere specifici: è necessario indicare le voci tabellari e i relativi limiti (minimo/massimo) che si ritengono violati, altrimenti il motivo è inammissibile
- Il diritto di cronaca non è una valvola di impunità per espressioni che attaccano gratuitamentela sfera morale altrui; occorre bilanciare interesse pubblico all'informazione e tutela della reputazione
- In sede di legittimità la Corte verifica la congruità e la motivazione delle decisioni di merito ma non sostituisce il giudice di merito nella valutazione equitativa dei danni salvo evidente illogicità
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