Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27817/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto il ricorso della società contro la cartella di pagamento (C 731.193,63) relativa ad IVA, interessi e sanzioni per i mesi di maggio, giugno e luglio 2005. La società aveva effettuato ravvedimento operoso pagando imposte e interessi e, per il mese di giugno, aveva versato per errore sanzioni al 6% anziché al 10%. Entro il termine dell'avviso bonario la contribuente aveva presentato istanza correttiva. L'Ufficio aveva comunque proceduto all'iscrizione a ruolo e applicato la sanzione al 30%. L'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2 d.lgs. 462/1997 e 13 d.lgs. 471/1997 sostenendo che il contribuente aveva perso il beneficio della riduzione delle sanzioni non avendo integrato tempestivamente gli importi insufficienti versati con il ravvedimento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la società avesse fornito chiarimenti entro i termini derivanti dalla comunicazione di irregolarità (istante correttiva presentata il 12.12.2008 rispetto a comunicazione ricevuta il 14.11.2008) e che, per effetto di tali chiarimenti, il termine utile per l'iscrizione a ruolo decorreva dalla comunicazione definitiva eventualmente contenente la rideterminazione in autotutela. L'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella intervenute prima che decorressero i termini successivi e senza la corretta risposta dell'Ufficio sono state ritenute illegittime. La Corte ha quindi confermato l'applicazione della riduzione prevista dall'art. 2 d.lgs. 462/1997 (sanzioni ridotte) e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio (liquidate in C 4.100,00). La motivazione della commissione regionale è stata in parte corretta ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c., ma il dispositivo è stato confermato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 - art. 13

    Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti ... è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato

    Stabilisce la sanzione ordinaria del 30% per omissioni/insufficienze di versamento; la Corte riconosce che il 30% è la misura ordinaria ma che va letta insieme alle disposizioni che prevedono benefici per il pagamento tempestivo/ridotto.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 - art. 2, comma 2

    L'iscrizione a ruolo non è eseguita ... se il contribuente ... provvede a pagare le somme dovute ... entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ... In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo

    La Corte interpreta la norma nel senso che il termine per la riscossione non può essere computato immediatamente se il contribuente ha fornito chiarimenti entro il primo termine; dopo i chiarimenti l'Ufficio deve rispondere e solo dopo l'eventuale comunicazione definitiva decorrono ulteriori trenta giorni per l'iscrizione a ruolo. Se l'Ufficio iscrive a ruolo prima di questi termini e senza risposta, l'iscrizione è illegittima e si preserva il beneficio della riduzione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 36-bis

    Prevede che dalla comunicazione di irregolarità il contribuente ha trenta giorni per fornire chiarimenti. La Corte conferma che tali chiarimenti interrompono la immediata iscrizione a ruolo e richiedono la successiva comunicazione dell'Amministrazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 54-bis

    Analoga funzione a quella dell'art. 36-bis per l'IVA: il termine di trenta giorni per chiarimenti si applica anche per le comunicazioni di irregolarità in materia IVA e sospende l'iscrizione a ruolo fino all'esito del contraddittorio.

  • d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 - art. 19

    Richiamato in relazione alle modalità di versamento mediante delega (F24); la Corte sottolinea che il contribuente poteva integrare il pagamento delle sanzioni nei termini previsti.

  • cod. proc. civ. - art. 384, comma 4

    Usato dalla Corte per correggere la motivazione della commissione regionale senza mutare il dispositivo favorevole al contribuente.

Massime di principio

  • La procedura di chiarimenti prevista dagli artt. 36-bis/54-bis consente al contribuente di interrompere l'immediata iscrizione a ruolo: se il contribuente fornisce chiarimenti entro i primi 30 giorni, l'Amministrazione deve rispondere e solo dopo la comunicazione definitiva decorrono ulteriori 30 giorni per l'iscrizione a ruolo.
  • Il ravvedimento operoso e il pagamento parziale per errore (ad es. sanzione calcolata al 6% invece che al 10%) non comportano automaticamente perdita del beneficio della riduzione delle sanzioni se il contribuente corregge tempestivamente l'errore tramite chiarimenti e/o integrazione del pagamento nei termini previsti.
  • L'iscrizione a ruolo o l'emissione della cartella effettuata prima della scadenza dei termini previsti o senza aver risposto ai chiarimenti del contribuente è illegittima e determina l'illegittimità dell'intero procedimento sanzionatorio correlato.
  • Per conservare il beneficio della sanzione ridotta, il contribuente deve agire prontamente: effettuare il ravvedimento correttamente, inviare chiarimenti/documentazione entro i termini e integrare eventuali importi insufficienti non appena possibile, documentando le comunicazioni inviate.
  • In caso di contestazione amministrativa, il comportamento complessivo del contribuente (tempestività, collaborazione e mancata condotta elusiva) è rilevante per escludere la sussistenza di comportamenti evasivi che farebbero perdere i benefici delle riduzioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.