Cassazione Civile, Ordinanza n. 04086/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'adesione del ricorrente alla definizione agevolata ex l. n. 197/2022 e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate, secondo la formula adottata nell'ordinanza. Non vi è stata quindi una decisione nel merito dei tre motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa al periodo d'imposta 2008, con cui venivano recuperate sanzioni per tardivi versamenti di IVA e addizionali IRPEF. In primo e secondo grado il ricorso era stato respinto: la CTR aveva accertato che la prima rata del saldo IVA era stata versata il 3 agosto 2009 e la seconda il 10 settembre 2009, ritenendo che tali versamenti non fossero stati effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima della decisione depositava memoria informando di aver aderito, in data 8 aprile 2023, alla definizione agevolata ex l. n. 197/2022 e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.
Norme richiamate
L. n. 197/2022
L'adesione alla definizione agevolata determina l'estinzione del giudizio di legittimità quando il ricorrente ne dia atto e ne chieda l'applicazione in memoria.
Massime di principio
- Quando il ricorrente aderisce in pendenza di giudizio a una definizione agevolata prevista dalla legge e ne dà formale comunicazione alla Corte, il giudizio va dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- L'estinzione del giudizio per adesione a definizione agevolata impedisce qualsiasi pronuncia sul merito della controversia tributaria originaria.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per definizione agevolata, la regolazione delle spese può essere disposta ponendole a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo quanto risultante dal provvedimento.
- Le questioni relative alla qualificazione dei versamenti come effettuati o meno con ravvedimento operoso restano assorbite quando la causa si estingue per adesione alla definizione agevolata.
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