Cassazione Penale, Sentenza n. 18013/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di associazione finalizzata al narcotraffico (capo 35) e spaccio di stupefacenti (capo 37). Le censure principali: 1) violazione del diritto di difesa per mancata tempestiva consegna o accesso alle registrazioni delle intercettazioni richieste dalla difesa (domande del 10 e 3 luglio 2023), con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni non messe a disposizione; 2) violazioni di norme del codice di procedura penale (artt. 275, 292, 125, comma 3, 273, 280, 358 c.p.p.) e vizio di motivazione circa la gravità indiziaria e la qualificazione dei fatti; 3) contestazione dell'attualità delle esigenze cautelari, atteso il tardivo esercizio dell'azione (fatti del 2018-2019) e pregressa assoluzione per episodi nello stesso arco temporale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato le doglianze relative alla violazione dei diritti di difesa e alla valutazione del quadro indiziario, ritenendo infondata l'eccezione sull'accesso alle intercettazioni (il pubblico ministero non aveva rifiutato la consegna e la difesa non si era attivata concretamente) e confermando che la valutazione della gravità indiziaria è rimessa ai giudici di merito. Tuttavia, la Corte ha accolto la censura relativa all'attualità del pericolo di reiterazione del reato: ha ritenuto insufficiente la motivazione del Tribunale del riesame circa la persistenza delle esigenze cautelari nonostante il consistente intervallo temporale dai fatti (ultimi episodi del 2019), e ha annullato l'ordinanza impugnata rinviando il giudizio al Tribunale di Catanzaro perché valuti nuovamente, con idonea e approfondita motivazione, la sussistenza dell'attualità del pericolo e la congruità della misura.
Norme richiamate
art. 274, lett. c) c.p.p.
Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato deve fondarsi su dati concreti e oggettivi; la motivazione deve indicare occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati e valutare l'effetto del tempo trascorso.
art. 275 c.p.p.
Richiamato nel quadro delle censure relative ai reati per i quali è ammessa la misura; la Corte osserva che, anche per tali reati, la motivazione sull'attualità deve essere rigorosa se intercorre lungo tempo.
art. 292 c.p.p.
Richiamato tra le norme oggetto di censura dalla difesa; attiene alle garanzie procedurali e alla fase cautelare.
art. 125, comma 3 c.p.p.
Citato dalla difesa in relazione ai limiti di utilizzazione di atti e intercettazioni e al diritto di difesa; la Corte ha valutato che la mancata immediata consegna non configurava rifiuto del PM.
art. 273 c.p.p.
Richiamato dalla difesa nell'ambito delle censure procedurali; concerne modalità e limiti delle garanzie procedimentali.
art. 280 c.p.p.
Citato tra le norme impugnate; attiene alle misure cautelari e alle relative condizioni.
art. 358 c.p.p.
Richiamato dalla difesa; riguarda i vizi di motivazione e le conseguenze processuali delle violazioni.
art. 178, lett. c) c.p.p.
Individua le nullità di ordine generale a regime intermedio; la Corte ricorda che il mancato rilascio tempestivo di materiale probatorio può configurare tale nullità soggetta a deducibilità e sanatorie.
artt. 180, 182, 183 c.p.p.
Richiamati in relazione al regime delle nullità, alla loro deducibilità e alle eventuali sanatorie applicabili.
Massime di principio
- La richiesta tempestiva della difesa di accesso alle intercettazioni impone al pubblico ministero di provvedere in tempo utile; tuttavia, se il PM non rifiuta formalmente e si attiva, un'inerzia della difesa può ostacolare la contestazione per mancato rilascio.
- La Corte di cassazione non è sede di rinnovata valutazione del peso delle prove: la gravità indiziaria e la valutazione delle fonti probatorie competono ai giudici di merito e sono sindacabili in cassazione solo per violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione.
- L'attualità del pericolo di reiterazione dei reati (art. 274, lett. c) c.p.p.) richiede una motivazione concreta e aggiornata: maggiore è il tempo intercorso tra i fatti e la misura cautelare, più rigorosa deve essere l'analisi prognostica del giudice (modalità del fatto, personalità dell'indagato, contesto socio-ambientale).
- Se i fatti contestati risalgono a anni prima, il giudice deve spiegare chiaramente perché sussistono ancora le esigenze cautelari (es. canali di rifornimento attivi, contatti recenti, condotte poste in essere dopo i fatti): l'assenza di questa motivazione rende la misura suscettibile di annullamento e rinvio.
- Le nullità relative alla mancata consegna di materiale probatorio sono disciplinate dagli artt. 178 e ss. c.p.p.; tali nullità possono avere effetti limitati alla fase cautelare e sono soggette a rimedi e sanatorie se la parte non agisce concretamente per ottenerne tempestiva conoscenza.
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