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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00935/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto, ha accolto il ricorso originario del contribuente limitatamente al rilievo relativo alle spese di sponsorizzazione. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione aveva emesso un avviso di accertamento recuperando a tassazione, per l'anno 2008, costi per spese di sponsorizzazione sostenute in favore di associazioni sportive dilettantistiche, ritenendoli indebitamente dedotti ai fini Ires e Irap e detratti ai fini Iva. Il contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo che l'art. 90, comma 8, della L. n. 289/2002 non riguardasse il principio di inerenza e che, in ogni caso, la società non avesse provato la congruità e i benefici economici delle sponsorizzazioni. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) violazione degli artt. 90, comma 8, L. n. 289/2002, 109, comma 5, TUIR e 2728 c.c., sostenendo che la norma speciale introduce una presunzione legale assoluta di inerenza per le sponsorizzazioni entro il limite di 200.000 euro in favore di associazioni sportive dilettantistiche; (2) violazione dell'art. 109 TUIR, perché la CTR aveva negato la deducibilità delle spese facendo leva su una valutazione di sproporzione/antieconomicità tra spesa e ricavi attesi non prevista dalla norma.

Norme richiamate

  • art. 90, comma 8, L. n. 289/2002

    "Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche ... costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità"

    La disposizione introduce una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria e l'inerenza delle spese di sponsorizzazione, a condizione che il beneficiario sia una compagine sportiva dilettantistica, sia rispettato il tetto di spesa, la sponsorizzazione miri a promuovere immagine e prodotti dello sponsor e il soggetto sponsorizzato svolga una specifica attività promozionale.

  • art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986

    Il requisito dell'inerenza non può essere negato, per le sponsorizzazioni che rientrano nel perimetro dell'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002, sulla base di valutazioni di antieconomicità o sproporzione tra spesa e ricavi attesi.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'esistenza di una presunzione legale a favore della deducibilità; la Corte valorizza la natura assoluta della presunzione desumibile dall'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Il primo motivo viene trattato come doglianza di violazione di legge; il richiamo al vizio motivazionale non assume rilievo autonomo nel caso deciso.

Massime di principio

  • Le spese di sponsorizzazione corrisposte a società o associazioni sportive dilettantistiche, entro il limite annuo normativamente previsto, sono assistite da una presunzione legale assoluta di qualificazione come spese di pubblicità e di inerenza per il soggetto erogante, purché ricorrano le condizioni fissate dalla norma speciale.
  • Quando opera la presunzione speciale di cui all'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002, è irrilevante una valutazione giudiziale di antieconomicità o di sproporzione tra l'importo della spesa e il fatturato o l'utile dell'impresa.
  • In presenza dei presupposti della norma speciale, l'Amministrazione finanziaria non può disconoscere la deducibilità della spesa richiedendo ulteriori prove di utilità economica concreta o di incremento di clientela oltre a quelle già previste dalla disposizione.
  • Se la questione di diritto è pienamente definita e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere la causa nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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