Cassazione Civile, Ordinanza n. 25213/2023 del 24/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un atto di contestazione di sanzioni per l’anno d’imposta 2007, irrogate nei confronti di una persona fisica ritenuta responsabile, in concorso con una società di capitali, dell’omesso deposito della dichiarazione annuale e di altre irregolarità riferite alla società. Secondo l’Ufficio, la società aveva sede apparente all’estero ma operava in Italia e sarebbe stata una struttura artificiosa; la Commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto applicabile l’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, con imputazione delle sanzioni alla sola società, e aveva escluso prova di vantaggi conseguiti dalla persona fisica. In cassazione l’Agenzia deduceva, con un primo motivo, violazione degli artt. 9 e 11 d.lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003, sostenendo che tale disciplina non si applica quando la persona giuridica sia esterovestita e costituita artificiosamente per il perseguimento di affari illeciti; con un secondo motivo, in via subordinata, lamentava omessa motivazione su fatti decisivi idonei a dimostrare che la società fosse stata costituita artificialmente per finalità illecite.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, dagli atti richiamati, non emergeva che la persona fisica avesse agito come imprenditore in proprio utilizzando la società come mero schermo per la propria attività, ma solo che la società fosse stata costituita per svolgere attività illecite; tale sola circostanza non è stata reputata sufficiente a escludere l’applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, con conseguente permanenza dell’imputazione delle sanzioni alla società. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la presenza di doppia conforme di merito, con applicazione dei limiti al vizio motivazionale in cassazione. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato dall’Agenzia come norma violata, ma ritenuto non idoneo a scalfire l’applicazione dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003 nel caso esaminato
art. 11 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato dall’Agenzia come norma violata, senza accoglimento della censura
art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. in l. 24 novembre 2003, n. 326
le sanzioni relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica restano, in linea generale, a carico della società; il principio non opera solo quando la società sia una mera fictio/cartiera utilizzata come schermo dall’amministratore di fatto per il proprio personale vantaggio
art. 37, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla giurisprudenza citata per affermare la traslazione del reddito d’impresa sull’effettivo possessore quando vi sia interposizione della società
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per omesso esame/motivazione su fatti decisivi, poi dichiarato inammissibile
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
le disposizioni sul nuovo vizio motivazionale e sulla doppia conforme si applicano anche al ricorso in cassazione nel processo tributario, limitatamente ai giudizi di merito
art. 348-ter c.p.c.
in presenza di doppia conforme limita il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il giudizio di legittimità in materia tributaria non ha connotazioni di specialità tali da escludere l’applicazione dei limiti richiamati
Massime di principio
- In tema di sanzioni tributarie relative a società con personalità giuridica, l’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 comporta la regola dell’imputazione esclusiva alla persona giuridica, salvo che la società sia una mera fictio usata come schermo da un soggetto che ne sia l’effettivo gestore e che tragga personale vantaggio dall’illecito.
- La sola circostanza che la società sia esterovestita o sia stata costituita per finalità illecite non è, di per sé, sufficiente a sottrarre la fattispecie alla regola dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003; occorre dimostrare che la società sia stata utilizzata come schermo dell’attività personale dell’interponente.
- Nel caso di interposizione reale o fittizia di società di capitali, l’Amministrazione finanziaria deve allegare e provare, anche per indizi, il totale asservimento della società all’interponente; il contribuente può contrastare tale quadro probatorio dimostrando l’assenza di interposizione o la mancata percezione dei redditi imputati.
- In presenza di doppia conforme di merito, il motivo di ricorso per vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è soggetto ai limiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, applicabili anche al processo tributario.
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