Ordinanza n. 275/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione del Direttore Territoriale ADM Piemonte e Valle d’Aosta, trasmessa in data 31/3/2026 prot. 0014021 (si ricava in ultima pagina), che ha rigettato il ricorso gerarchico della ricorrente, confermando il rigetto del rinnovo e la soppressione del patentino speciale n. PI‑NO‑0001; - della determinazione ADM – Ufficio Tecnico – prot. n. 4082 del 21.1.2026, con rigetto dell’istanza di rinnovo del patentino n. PI‑NO‑0001 e contestuale soppressione dello stesso; - di tutti gli atti e/o provvedimenti e/o verbali presupposti, preordinati, connessi e conseguenziali, ivi compresi il verbale di accertamento e sequestro del 15.10.2025 ed il preavviso di rigetto del 13.11.2025 .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza di rinnovo e soppressione di un patentino speciale per la rivendita di tabacchi lavorati, nonché rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato la determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che aveva rigettato il rinnovo del patentino speciale per la rivendita di tabacchi lavorati e ne aveva disposto la soppressione, nonché la successiva determinazione di rigetto del ricorso gerarchico e gli atti presupposti, inclusi il verbale di accertamento e sequestro e il preavviso di rigetto. Ha chiesto l’annullamento degli atti previa sospensione cautelare. Il testo dell’ordinanza non espone nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti, rilevando soltanto la complessità delle questioni poste con riguardo al fumus boni iuris.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare senza definire le questioni di legittimità degli atti, ritenendo assorbente l’assenza di un adeguato periculum in mora. L’impresa non ha documentato l’impatto economico derivante dalla sospensione della sola attività di rivendita di tabacchi lavorati, che, nel contesto dell’attività di ristorazione, è stata ritenuta presumibilmente ancillare secondo un criterio di normalità. Il pregiudizio eventualmente subito nelle more del giudizio di merito è stato ritenuto verosimilmente risarcibile, anche in via equitativa ove ne ricorrano i presupposti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, ma è stata respinta per carenza del periculum in mora, senza necessità di definire in questa fase il fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare, anche quando le questioni relative al fumus boni iuris presentano profili complessi da riservare alla decisione di merito, la domanda può essere respinta sul profilo assorbente del periculum in mora.
- Il pregiudizio economico derivante dalla sospensione di una sola attività esercitata nell’ambito di un’impresa più ampia deve essere adeguatamente documentato; in mancanza, l’attività può essere considerata ancillare rispetto a quella principale secondo un criterio di normalità.
- La tutela cautelare può essere negata quando il pregiudizio prospettato, pur astrattamente configurabile, sia verosimilmente reintegrabile mediante il risarcimento del danno all’esito del giudizio di merito.
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