Cassazione Penale, Sentenza n. 28586/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di liberazione anticipata per i semestri relativi ai periodi 4/4/2016-18/8/2016 e 8/10/2020-23/11/2020. Il motivo del gravame era la presunta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai requisiti dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) e al cumulo dei periodi di pena frazionati, sostenendo che tali frazioni dovessero essere considerate unitariamente ai fini del beneficio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che, sebbene sia possibile cumulare frazioni di semestre riferibili alla stessa esecuzione, tale cumulazione è ammessa solo se i periodi permettono un efficace apprezzamento della partecipazione all'opera rieducativa. Nel caso di specie i periodi erano separati da un iato temporale molto ampio (oltre quattro anni) durante il quale la ricorrente era in libertà, rendendo estremamente difficoltosa la valutazione della partecipazione rieducativa; inoltre è stata rilevata la presenza di una condotta non del tutto conforme (richiamo disciplinare o comunque inosservanza agli obblighi), fattore che ha inciso negativamente sulla valutazione. Conseguentemente il rigetto è stato confermato e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 54, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
L'art. 54 richiede una "condotta regolare e partecipativa" ai fini della liberazione anticipata. La giurisprudenza ha precisato che il semestre di pena scontata può essere computato cumulando frazioni di detenzione riferibili alla stessa esecuzione e separate nel tempo, purché si tratti di periodi che consentano un efficace apprezzamento della partecipazione all'opera di rieducazione; non è quindi richiesto un assoluto criterio di continuità, ma occorre valutare la reale possibilità di accertare l'impegno rieducativo.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento a carico della parte soccombente; applicata nel caso al rigetto del ricorso della ricorrente.
Massime di principio
- Il cumulo di frazioni di semestre è possibile solo se i periodi appartengono alla stessa esecuzione e permettono un autonomo e concreto apprezzamento della partecipazione all'opera rieducativa: non è ammesso un "collage" di spezzoni tali da impedire una valutazione sensata.
- I lunghi intervalli di libertà tra le frazioni di pena rendono presumibilmente difficoltosa l'accertabilità della continuità del percorso rieducativo e possono giustificare il rigetto della domanda di liberazione anticipata.
- Non è richiesto che esista una sanzione disciplinare formale per escludere il beneficio: rileva la qualità complessiva della condotta (anche inosservanze non sanzionate possono incidere negativamente).
- La valutazione è sempre personalizzata: non esiste automatismo; il giudice deve considerare la personalità del detenuto, la durata e la natura dei periodi, e ogni elemento utile a verificare l'effettiva partecipazione al trattamento penitenziario.
- In caso di rigetto del reclamo, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quindi è necessario valutare la fondatezza del ricorso prima di proporlo.
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