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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28586/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di liberazione anticipata per i semestri relativi ai periodi 4/4/2016-18/8/2016 e 8/10/2020-23/11/2020. Il motivo del gravame era la presunta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai requisiti dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) e al cumulo dei periodi di pena frazionati, sostenendo che tali frazioni dovessero essere considerate unitariamente ai fini del beneficio.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che, sebbene sia possibile cumulare frazioni di semestre riferibili alla stessa esecuzione, tale cumulazione è ammessa solo se i periodi permettono un efficace apprezzamento della partecipazione all'opera rieducativa. Nel caso di specie i periodi erano separati da un iato temporale molto ampio (oltre quattro anni) durante il quale la ricorrente era in libertà, rendendo estremamente difficoltosa la valutazione della partecipazione rieducativa; inoltre è stata rilevata la presenza di una condotta non del tutto conforme (richiamo disciplinare o comunque inosservanza agli obblighi), fattore che ha inciso negativamente sulla valutazione. Conseguentemente il rigetto è stato confermato e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 54, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    L'art. 54 richiede una "condotta regolare e partecipativa" ai fini della liberazione anticipata. La giurisprudenza ha precisato che il semestre di pena scontata può essere computato cumulando frazioni di detenzione riferibili alla stessa esecuzione e separate nel tempo, purché si tratti di periodi che consentano un efficace apprezzamento della partecipazione all'opera di rieducazione; non è quindi richiesto un assoluto criterio di continuità, ma occorre valutare la reale possibilità di accertare l'impegno rieducativo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento a carico della parte soccombente; applicata nel caso al rigetto del ricorso della ricorrente.

Massime di principio

  • Il cumulo di frazioni di semestre è possibile solo se i periodi appartengono alla stessa esecuzione e permettono un autonomo e concreto apprezzamento della partecipazione all'opera rieducativa: non è ammesso un "collage" di spezzoni tali da impedire una valutazione sensata.
  • I lunghi intervalli di libertà tra le frazioni di pena rendono presumibilmente difficoltosa l'accertabilità della continuità del percorso rieducativo e possono giustificare il rigetto della domanda di liberazione anticipata.
  • Non è richiesto che esista una sanzione disciplinare formale per escludere il beneficio: rileva la qualità complessiva della condotta (anche inosservanze non sanzionate possono incidere negativamente).
  • La valutazione è sempre personalizzata: non esiste automatismo; il giudice deve considerare la personalità del detenuto, la durata e la natura dei periodi, e ogni elemento utile a verificare l'effettiva partecipazione al trattamento penitenziario.
  • In caso di rigetto del reclamo, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quindi è necessario valutare la fondatezza del ricorso prima di proporlo.

Testo integrale

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