Cassazione Civile, Ordinanza n. 18755/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalle parti ricorrenti e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Il testo non consente di ricostruire una decisione sul merito delle censure, perché il processo si è chiuso per rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Il ricorso in Cassazione era stato proposto contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia-Romagna n. 3451/04/16, depositata il 28 novembre 2016 e non notificata. Dal testo dell'ordinanza non emerge l'oggetto sostanziale della controversia tributaria originaria né i motivi specifici dell'impugnazione. In pendenza del giudizio di legittimità, le parti ricorrenti hanno depositato in data 22 febbraio 2023 un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dai contribuenti in proprio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in Cassazione, se ritualmente depositata, comporta l'estinzione del giudizio.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, la Corte non esamina il merito dei motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità, le spese possono essere compensate secondo la valutazione della Corte.
Come è indicizzato
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