Provvedimento AGCM C12477 n. 30354 del 25/10/2022
CEREAL DOCKS/ITAL GREEN OIL
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeCereal Docks S.p.A. acquisisce il 100% di Ital Green Oil S.r.l., attiva nella trasformazione dei semi di soia in farine, oli e lecitine. L’operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990 ed è soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 16, comma 1. L’AGCM ha esaminato i mercati dei derivati della soia, considerando sia delimitazioni nazionali sia europee, e ha concluso che l’operazione non ostacola significativamente la concorrenza né crea o rafforza una posizione dominante. È stato deliberato il non avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 4, L. 287/1990.
Cereal Docks acquisisce il controllo esclusivo di Ital Green Oil; l’AGCM non avvia l’istruttoria e autorizza sostanzialmente l’operazione senza condizioni.
Cereal Docks/Ital Green Oil: acquisizione del controllo esclusivo senza avvio dell’istruttoria
Il provvedimento riguarda l’acquisizione del controllo esclusivo di Ital Green Oil S.r.l. da parte di Cereal Docks S.p.A., realizzata mediante l’acquisto della totalità delle quote societarie. L’AGCM ha esaminato l’operazione nella fase di valutazione preliminare e ha deliberato il non avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 4, della legge n. 287/1990.
Parti e operazione
Cereal Docks controlla un gruppo attivo prevalentemente nel commercio e nella trasformazione di semi oleosi, tra cui soia, girasole e colza. Nel 2021 il gruppo ha realizzato un fatturato di circa 1 miliardo di euro, di cui circa 700-1.000 milioni in Italia.
Ital Green Oil è attiva soprattutto nella trasformazione dei semi di soia in farine, oli e lecitine. Nel 2021 ha realizzato un fatturato di circa 100-517 milioni di euro, di cui circa 31-100 milioni in Italia.
L’operazione consiste nell’acquisto da parte di Cereal Docks dell’intero capitale di Ital Green Oil, attualmente detenuto da Casa Olearia Italiana S.p.A., indirettamente controllata da una persona fisica.
Qualificazione giuridica e procedura
L’acquisizione del controllo di Ital Green Oil costituisce una concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), della legge n. 287/1990. L’operazione rientra nell’ambito di applicazione della disciplina nazionale, non ricorrendo le condizioni previste dall’art. 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004 per la competenza dell’Unione europea.
L’obbligo di comunicazione preventiva previsto dall’art. 16, comma 1, della legge n. 287/1990 risultava integrato perché:
- il fatturato complessivo realizzato in Italia dall’insieme delle imprese interessate superava 517 milioni di euro;
- almeno due imprese interessate realizzavano individualmente in Italia un fatturato superiore a 31 milioni di euro.
A seguito della comunicazione, l’AGCM ha richiesto informazioni supplementari, con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 217/1998.
Mercati rilevanti del prodotto
Le attività delle parti determinano sovrapposizioni orizzontali nella produzione e commercializzazione dei derivati della soia, in particolare farine, oli e lecitine.
Per le farine di soia, l’AGCM ha richiamato precedenti nazionali nei quali era stato individuato un mercato delle farine da estrazione di semi di soia e precedenti della Commissione europea che avevano considerato, o lasciato aperta, una definizione più ampia comprendente le farine di diversi semi oleosi. La parte notificante ha sostenuto la piena sostituibilità tra farine di soia, girasole e colza, sia dal lato della domanda sia dal lato dell’offerta.
Per gli oli grezzi, l’Autorità ha richiamato il precedente orientamento nazionale relativo a un mercato distinto dell’olio grezzo di soia, mentre la Commissione aveva più recentemente lasciato aperta la possibilità di una segmentazione per tipo di seme. Anche in questo caso Cereal Docks ha sostenuto la sostituibilità tra oli grezzi di soia, girasole e colza.
Per gli oli raffinati, l’analisi ha riguardato la vendita all’ingrosso di oli raffinati sfusi. Sono esclusi gli oli vegetali puri destinati al settore energetico, per i quali l’attività delle parti incideva complessivamente solo per il 5-10% dei volumi di OVP/bioliquidi utilizzati in Italia. La Commissione aveva considerato possibili distinzioni tra oli sfusi e imbottigliati e tra oli ottenuti da diversi semi, senza però definire in modo conclusivo tali segmentazioni.
Quanto alle lecitine, l’AGCM ha osservato che non esisteva una prassi nazionale consolidata. La Commissione aveva tuttavia rilevato la sostituibilità, dal lato della domanda e dell’offerta, tra lecitine ottenute da diversi semi oleosi, lasciando aperta la precisa delimitazione merceologica.
Dimensione geografica dei mercati
Per farine e oli di soia, l’Autorità ha considerato sia l’ipotesi di un mercato europeo sia quella più restrittiva di un mercato nazionale. La dimensione sovranazionale è supportata dal peso delle quotazioni internazionali delle commodity, dall’omogeneità dei prodotti, dall’assenza di significative barriere all’ingresso e dall’elevata incidenza degli scambi internazionali.
Per le farine di soia, l’AGCM ha richiamato anche il possibile limite rappresentato dalla distanza degli approvvigionamenti per alcuni acquirenti con capacità di stoccaggio ridotta e necessità di consegne frequenti.
Per la lecitina di soia, la valutazione è stata svolta su un ambito geografico almeno europeo. La Commissione non aveva ipotizzato una segmentazione nazionale, considerando la scarsa differenza tra prezzi e caratteristiche nei diversi Paesi, la rilevanza del commercio intraeuropeo e i flussi tra Europa e Americhe. Circa il 60% delle lecitine di semi oleosi consumate nell’Unione europea risultava importato da Paesi terzi.
In via prudenziale, l’AGCM ha lasciato aperta la definizione merceologica, analizzando distintamente farina di soia, oli grezzi di soia, oli raffinati di soia e lecitina di soia. Ha inoltre considerato i prodotti derivanti da girasole e colza come fonte di pressione concorrenziale esterna.
Posizioni delle parti e quote di mercato
Le quote congiunte indicate nel provvedimento sono le seguenti:
- farine di soia: 1-5% in Europa e 25-30% in Italia;
- oli grezzi di soia: 5-10% in Europa e 35-40% in Italia;
- oli raffinati sfusi di soia: 5-10% in Europa e 20-25% in Italia;
- lecitine di semi oleosi/soia: 5-10% in Europa e 60-65% in Italia.
Per farine e oli, le quote degli oli si riferiscono al 2020, ritenuto dalle parti più rappresentativo a causa della forte riduzione della domanda interna verificatasi nel 2021.
Valutazione delle farine di soia
Nel mercato italiano delle farine di soia la nuova entità avrebbe una quota del 25-30%. L’AGCM ha tuttavia rilevato la presenza di numerosi concorrenti qualificati, tra cui Bunge con una quota del 20-30%, Cofco con il 15-20%, Viterra con il 10-15%, Oleificio San Giorgio e CG con il 5-10% ciascuno e Cargill con il 3-8%.
I clienti sono primari operatori del settore agroalimentare, dotati di significativo potere negoziale e già orientati a diversificare le fonti di approvvigionamento. Nel 2021 circa il 48% del mercato italiano della farina di soia era alimentato da importazioni.
Inoltre, considerando un mercato più ampio comprendente le farine di tutti i semi oleosi, la quota congiunta delle parti in Italia sarebbe stata significativamente inferiore, pari al 20-25%. Tale elemento, insieme alla sostituibilità tra farine, ha ridotto il rischio di effetti unilaterali rilevanti.
Valutazione degli oli grezzi di soia
Nel mercato italiano degli oli grezzi di soia la quota congiunta sarebbe stata pari al 20-25%, con un incremento derivante dall’operazione limitato all’1-5%. A livello europeo la quota sarebbe rimasta inferiore al 5-10%.
Bunge avrebbe detenuto una quota superiore, pari al 30-35%, mentre Oleificio San Giorgio sarebbe stato presente con una quota del 5-15%. L’AGCM ha inoltre considerato il forte potere contrattuale dei clienti, costituiti da grandi operatori nazionali, e la loro prassi di diversificare i fornitori.
Il prodotto è standardizzato e il prezzo è fortemente influenzato dalle quotazioni internazionali della materia prima. Le esportazioni di olio di soia rappresentavano circa il 70% delle vendite nazionali. Anche ipotizzando un mercato distinto dell’olio grezzo di soia, la pressione proveniente dagli oli grezzi di girasole e colza risultava rilevante: nel mercato complessivo degli oli grezzi di semi oleosi la quota congiunta nazionale delle parti era inferiore al 5-10%.
Valutazione degli oli raffinati di soia
Nel mercato italiano degli oli raffinati sfusi di soia la nuova entità avrebbe detenuto il 20-25%, con un incremento di quota definito del tutto trascurabile. A livello europeo la quota sarebbe stata inferiore al 5-10%.
L’AGCM ha rilevato la presenza di operatori qualificati, tra cui Bunge, con una quota superiore a quella della nuova entità, pari al 30-35%. La limitata sovrapposizione e la presenza di concorrenti di rilievo hanno escluso un rischio concreto di ostacolo significativo alla concorrenza.
Valutazione delle lecitine di soia
Il segmento italiano delle lecitine di soia rappresentava l’area con la maggiore quota congiunta, pari al 60-65%. Sul più ampio mercato europeo, tuttavia, la quota della nuova entità sarebbe stata inferiore al 5-10%.
Erano presenti numerosi concorrenti e importatori internazionali, tra cui Bunge, Cargill, Wilmar e Imcopa, ciascuno con quote comprese, secondo i casi, tra il 5-10%, nonché Vippy e Ruchy con quote dello 0-5%.
L’Autorità ha attribuito particolare rilievo alla facilità di trasporto della lecitina e all’elevata incidenza del commercio estero, elementi che rendevano gli importatori e i produttori extraeuropei un vincolo competitivo anche in un’ipotetica delimitazione nazionale. È stato inoltre considerato il contropotere contrattuale degli acquirenti, costituiti da grandi imprese internazionali in grado di sostituire i fornitori e di diversificare le fonti di approvvigionamento.
Esito
L’AGCM ha concluso che l’operazione non era idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non determinava la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 287/1990, l’Autorità ha quindi deliberato di non avviare l’istruttoria prevista dall’art. 16, comma 4, senza imporre condizioni o misure correttive. L’operazione è stata pertanto autorizzata in fase preliminare, senza impegni.
Punti principali
Operazione e parti
Cereal Docks S.p.A., controllata indirettamente da Mantegna Holding S.p.A., acquisisce il controllo esclusivo di Ital Green Oil S.r.l. mediante l’acquisto della totalità delle quote detenute da Casa Olearia Italiana S.p.A.
Qualificazione e soglie
L’operazione è una concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990. Non ricorrono le condizioni di applicazione del Regolamento CE n. 139/2004. Sono superate le soglie dell’art. 16, comma 1, L. 287/1990: oltre 517 milioni di euro di fatturato nazionale complessivo e oltre 31 milioni di euro realizzati individualmente in Italia da almeno due imprese interessate.
Mercati interessati
Le sovrapposizioni riguardano la produzione e commercializzazione di farine di soia, oli grezzi di soia, oli raffinati sfusi di soia e lecitine di soia. L’AGCM ha lasciato aperta la definizione merceologica, analizzando in via prudenziale mercati distinti per prodotto e considerando la pressione concorrenziale derivante da derivati di girasole e colza.
Quote di mercato
A livello italiano, le quote congiunte sono pari al 25-30% nelle farine di soia, al 35-40% negli oli grezzi di soia, al 20-25% negli oli raffinati sfusi di soia e al 60-65% nelle lecitine di soia. A livello europeo, le quote congiunte restano inferiori al 1-5% per le farine e inferiori al 5-10% per gli altri prodotti.
Esito concorrenziale
L’Autorità ha valorizzato la presenza di concorrenti qualificati, il commercio internazionale, l’assenza di significative barriere all’ingresso, la standardizzazione dei prodotti, il contropotere contrattuale dei clienti e la possibilità di approvvigionarsi da fornitori esteri. Ha quindi ritenuto insussistente un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva o la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.
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