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Concentrazione

Provvedimento AGCM C12476B n. 30360 del 02/11/2022

MARBLES/IRIDEOS - AGSM AIM OMESSA RISPOSTA A RFI

AGCMC12476B

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nel contesto della valutazione dell’operazione di concentrazione C12476 – MARBLES/IRIDEOS, l’AGCM ha richiesto ad AGSM AIM S.p.A. informazioni utili ai sensi dell’articolo 16-bis della legge n. 287/1990. Nonostante la richiesta e il successivo sollecito, entrambi regolarmente notificati, la società non ha fornito alcun riscontro entro i termini stabiliti. L’Autorità ha quindi contestato la violazione dell’articolo 16-bis, comma 2, e avviato un procedimento per l’eventuale irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990.

AGSM AIM S.p.A. – omessa risposta a richieste di informazioni nell’operazione MARBLES/IRIDEOS; avvio del procedimento sanzionatorio

AGSM AIM S.p.A. – omessa risposta a una richiesta di informazioni nell’operazione MARBLES/IRIDEOS

Il provvedimento riguarda la mancata risposta di AGSM AIM S.p.A. a una richiesta di informazioni dell’AGCM, formulata nell’ambito dell’esercizio dei poteri di controllo sulle concentrazioni con riferimento all’operazione C12476 – MARBLES/IRIDEOS. L’Autorità non ha definito nel provvedimento l’esito concorrenziale dell’operazione, ma ha avviato un procedimento sanzionatorio per l’omissione informativa.

Base normativa e finalità della richiesta

L’AGCM ha richiamato l’articolo 16-bis, comma 1, della legge n. 287/1990, che consente di richiedere in ogni momento a imprese ed enti informazioni e documenti utili all’esercizio dei poteri in materia di divieto delle operazioni di concentrazione previsti dal Capo III della legge. La richiesta era diretta ad acquisire elementi necessari alla valutazione dell’operazione MARBLES/IRIDEOS.

Ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 2, i destinatari sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 14, comma 5, qualora rifiutino od omettano, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o i documenti richiesti, oppure forniscano informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti.

Richiesta e sollecito

La richiesta di informazioni è stata inviata ad AGSM AIM S.p.A. il 20 settembre 2022. Il termine originario per la risposta era fissato al 3 ottobre 2022; nella comunicazione erano espressamente richiamate le disposizioni sanzionatorie degli articoli 16-bis, comma 2, e 14, comma 5, della legge n. 287/1990.

Poiché non risultava pervenuta alcuna risposta, il 4 ottobre 2022 l’Autorità ha inviato una lettera di sollecito. Tale comunicazione ha assegnato un nuovo termine, fissato all’8 ottobre 2022, e ha nuovamente informato la società delle possibili conseguenze sanzionatorie della mancata risposta.

Accertamento dell’omissione

Secondo il provvedimento, sia la richiesta iniziale sia il sollecito sono stati regolarmente recapitati, come attestato dalle notifiche di consegna. Nonostante ciò, alla data dell’8 ottobre 2022 non risultava pervenuto alcun riscontro da parte di AGSM AIM S.p.A., né alla richiesta originaria né al sollecito. L’Autorità ha inoltre rilevato che nessuna risposta risultava pervenuta neppure alla data dell’adozione del provvedimento.

Sulla base di tali circostanze, l’AGCM ha ritenuto configurabile una fattispecie di omessa risposta ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 2, della legge n. 287/1990.

Contestazione e procedimento sanzionatorio

L’Autorità ha contestato ad AGSM AIM S.p.A. la violazione dell’articolo 16-bis, comma 2, per non avere fornito le informazioni richieste. Contestualmente è stato avviato il procedimento per valutare l’eventuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 16-bis, comma 2, in combinato disposto con l’articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990.

L’articolo 14, comma 5, consente l’applicazione di una sanzione fino all’1% del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l’esercizio precedente nei confronti delle imprese che, dolosamente o per colpa, non forniscano le informazioni entro il termine stabilito o forniscano informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti. Il provvedimento avvia la fase di contestazione e non determina ancora l’importo della sanzione né accerta definitivamente la responsabilità della società.

Garanzie e termini procedurali

Il procedimento è stato affidato alla responsabile individuata dall’Autorità. Gli interessati possono prendere visione degli atti presso gli uffici indicati nel provvedimento; ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 689/1981, possono inoltre trasmettere scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti entro trenta giorni dalla notifica della contestazione.

Il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento. L’esito finale potrà consistere nell’irrogazione della sanzione o nella diversa determinazione conseguente alle difese e agli accertamenti svolti dall’Autorità.

Punti principali

Richiesta di informazioni

Il 20 settembre 2022 l’AGCM ha richiesto ad AGSM AIM S.p.A. informazioni necessarie alla valutazione dell’operazione di concentrazione C12476 – MARBLES/IRIDEOS, fissando il termine per la risposta al 3 ottobre 2022.

Mancato riscontro e sollecito

Non risultando pervenuta la risposta, il 4 ottobre 2022 l’Autorità ha inviato un sollecito, assegnando un nuovo termine all’8 ottobre 2022 e richiamando nuovamente il regime sanzionatorio applicabile.

Violazione contestata

Alla scadenza del termine, e ancora alla data del provvedimento, AGSM AIM S.p.A. non aveva fornito alcun riscontro. L’Autorità ha ritenuto che i fatti potessero configurare l’omessa risposta prevista dall’articolo 16-bis, comma 2, della legge n. 287/1990.

Avvio del procedimento sanzionatorio

È stato avviato un procedimento nei confronti di AGSM AIM S.p.A. per l’eventuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 16-bis, comma 2, e 14, comma 5, della legge n. 287/1990, fino all’1% del fatturato totale mondiale realizzato nell’esercizio precedente.

Garanzie procedimentali

Gli interessati possono presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti entro trenta giorni dalla notifica, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 689/1981. Il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazionirichiesta di informazioniomessa rispostasanzioni amministrative

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