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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8250/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di conferma d'appello per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e violazione delle disposizioni antimafia (art. 76 D.Lvo n. 159/2011). Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) inesistenza della prova della mala fede e della provenienza furtiva del computer (ricettazione) e illegittimità di valorizzare il silenzio difensivo; 2) illegittimità del foglio di via obbligatorio e dell'applicazione dell'art. 76 D.Lvo n.159/2011 per mancata motivazione sulla pericolosità e per assenza dell'ordine di fare ritorno nel luogo di residenza; 3) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (fatto tenue); 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 5) mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. per il presunto scarso valore del bene.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo e inammissibili o infondati gli altri. In particolare: ha confermato la legittimità della valutazione, da parte della Corte territoriale, che la mancata spiegazione circa la provenienza del computer fosse elemento sufficiente a desumere il dolo di ricettazione; ha invece annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al capo relativo all'art. 76 D.Lvo n.159/2011 perché il foglio di via obbligatorio risultava privo dell'ordine di fare ritorno nel luogo di residenza (vizio che ne determina l'illegittimità), con la conseguente insussistenza del fatto e l'eliminazione della pena (mesi due di arresto) relativa a quel capo. I motivi relativi all'art. 131-bis, alle attenuanti generiche e all'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. sono stati respinti come infondati o privi di specificità; la restante parte del ricorso è stata dichiarata inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La Corte ha ritenuto che il dolo di ricettazione possa essere desunto anche da elementi indiretti, come la mancata o insufficiente indicazione delle modalità di acquisizione della cosa; il silenzio o la mancanza di spiegazioni può legittimamente concorrere a formare la prova del dolo, purché valutato secondo i consueti criteri probatori.

  • art. 76 D.Lvo n. 159/2011

    foglio di via obbligatorio e ordine di allontanamento

    Il foglio di via obbligatorio deve contenere la duplice prescrizione: intimazione di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine; la mancanza di una di queste prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento e la sua disapplicazione nel processo penale, con conseguente insussistenza del reato disciplinato dal comma 3.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    requisitoria del Procuratore Generale

    Norma procedurale utilizzata per la presentazione della requisitoria in Cassazione; nel caso la Procura generale aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 131-bis c.p.

    applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

    La norma è applicabile solo quando i limiti edittali della pena consentono la sua operatività; nel caso specifico la Corte ha rilevato che i limiti edittali non permettevano l'applicazione dell'art. 131-bis.

  • art. 62 n.4 c.p.

    circostanza attenuante per danno di particolare tenuità

    Per riconoscere l'attenuante è necessaria la prova del valore pressoché irrilevante del bene; in assenza di prova (anche testimoniale o di altra natura) sulla valore irrisorio, la diminuente non può essere applicata.

Massime di principio

  • La mancata o insufficiente indicazione, da parte dell'imputato, delle modalità di acquisizione di una cosa sospetta può legittimamente concorrere a desumere il dolo di ricettazione, purché la valutazione sia effettuata con criteri probatori ordinari e motivazione adeguata.
  • Un provvedimento amministrativo di allontanamento (foglio di via obbligatorio) deve contenere entrambe le prescrizioni (fare rientro nel luogo di residenza e divieto di ritorno nel Comune); l'assenza di una prescrizione ne determina l'illegittimità che il giudice penale deve disapplicare.
  • Il sindacato del giudice penale sul giudizio di pericolosità espresso dal Questore è limitato alla verifica della conformità formale e motivazionale del provvedimento, ma spetta al giudice accertare la legittimità dell'atto in relazione ai requisiti di legge.
  • L'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità) è applicabile solo quando i limiti edittali della pena lo consentono; va sempre verificato il quadro sanzionatorio concreto prima di applicarla.
  • Le attenuanti generiche non possono essere riconosciute automaticamente: è necessaria la puntuale indicazione di circostanze positive a favore dell'imputato; dopo la riforma, lo stato di incensuratezza non basta più per giustificarne il riconoscimento.
  • L'attenuante per danno di particolare tenuità richiede prova del valore irrilevante del bene; tale prova può essere fornita con mezzi anche non documentali, ma deve comunque esistere.
  • Se in un procedimento emerge l'illegittimità formale di un atto amministrativo che costituisce elemento costitutivo di un reato, il giudice penale può disapplicare l'atto e, se necessario, dichiarare l'insussistenza del fatto relativo a quel capo.

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