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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41610/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale impugna la sentenza del Tribunale di Padova che, nel definire il processo con patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 603-bis c.p., ha omesso di disporre la confisca obbligatoria del profitto del reato; il ricorso lamenta tale omissione senza però allegare elementi concreti sul profitto confiscabile o sui beni da assoggettare all'ablazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per assoluta genericità e mancanza di autosufficienza: la Corte ha ritenuto che il Procuratore Generale non abbia indicato elementi specifici (entità del profitto, beni o utilità nella disponibilità degli imputati) che rendessero necessaria una statuizione sulla confisca; richiamata la giurisprudenza (Sez. 5, n. 14392/2019) secondo cui il reclamo del pubblico ministero in sede di patteggiamento è inammissibile se formulato in termini astratti. Sulle spese nulla è stato disposto ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il giudizio abbreviato o il patteggiamento; la Corte segnala che, nel contesto del patteggiamento, il ricorso del pubblico ministero deve essere autosufficiente e specifico sulle misure accessorie come la confisca

  • art. 603-bis cod. pen.

    Articolo sostanziale (reato contestato): la sentenza concerne l'omessa applicazione della misura di confisca del profitto riferibile al reato previsto da questa norma

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle spese processuali; la Corte ha stabilito di non disporre spese in considerazione della qualità di parte pubblica del ricorrente

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 14392 del 05/02/2019, Rv. 275238 - 01

    Sez. 5, n. 14392 del 05/02/2019, Rv. 275238 - 01

    Precedente richiamato che afferma l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero nel patteggiamento quando esso lamenta l'omessa confisca in modo puramente astratto, senza indicare l'entità del profitto e i beni da confiscare

Massime di principio

  • In tema di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), il ricorso del pubblico ministero che contesti l'omessa confisca è inammissibile se formulato in termini generici: è necessario indicare elementi concreti che consentano la statuizione sulla confisca
  • Il pubblico ministero deve allegare nel ricorso l'entità del profitto reclamato e, se possibile, i beni o le utilità nella disponibilità dell'imputato sui quali potrebbe concretamente ricadere la confisca
  • La giurisprudenza consolidata richiede specificità probatoria anche quando si chiede misura obbligatoria accessoria in sede di patteggiamento: l'astrattezza del richiamo normativo non è sufficiente
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità, prevale la decisione di merito assunta con il patteggiamento e non si procede a nuova statuizione sulla confisca
  • Quando la parte ricorrente è una pubblica autorità (es. Procuratore Generale), il giudice può non pronunciare sulle spese processuali (richiamo art. 616 c.p.p.)

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