Cassazione Civile, Ordinanza n. 14947/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia riguarda il recesso esercitato da un Comune, socio di una società per azioni che gestiva servizi pubblici locali, a seguito di una modifica statutaria dell'art. 30. La società ha impugnato la sentenza di appello che aveva ritenuto legittimo il recesso del Comune ai sensi dell'art. 2437, primo comma, lett. e), c.c., negando però la liquidazione delle azioni. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione di varie disposizioni in materia di servizi idrici e rifiuti, testo unico enti locali, Costituzione e art. 2437 c.c., sostenendo che per le società affidatarie ex lege della gestione del servizio idrico integrato e dei rifiuti solidi urbani la disciplina del recesso non sarebbe applicabile, poiché l'assetto societario deriva da un modello organizzativo obbligatorio e non da una scelta discrezionale. Ha inoltre dedotto che il recesso del Comune avrebbe fatto venir meno i requisiti dell'affidamento diretto, cioè la partecipazione dell'ente al capitale e il controllo analogo congiunto. Con il secondo motivo, rimasto assorbito, la società ha censurato la decisione per avere considerato cedibili le sue azioni e per non avere considerato che i servizi pubblici obbligatori non erano venuti meno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo la domanda originaria della società e dichiarando illegittimo il recesso esercitato dal Comune. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio, rilevando l'assenza di un precedente di legittimità sul punto.
Norme richiamate
art. 2437, primo comma, lett. e), c.c.
La clausola statutaria che riproduce un divieto o un limite già imposto dalla legge non integra una modifica statutaria idonea a legittimare il recesso del socio, perché non altera la posizione originaria di investimento del socio stesso.
artt. 9, 10, 11 e 12, l.r. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24
Richiamati dalla parte ricorrente a sostegno della tesi dell'incompatibilità del recesso con il modello legale di gestione dei servizi pubblici locali.
artt. 147, 148, 150, 200 e 204 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Richiamati per affermare che la gestione dei servizi idrici e dei rifiuti è inserita in un assetto normativamente predefinito, con partecipazione obbligatoria degli enti locali e trasferimento delle competenze all'Autorità d'ambito.
art. 113, commi 4 e 5, t.u. enti loc.
Richiamato per sostenere che l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali seguono un modello di partecipazione e controllo dell'ente locale incompatibile con il recesso del socio nei termini ritenuti dalla corte di merito.
art. 97 Cost.
Invocato dalla ricorrente nel quadro delle norme che disciplinano il modello organizzativo dei servizi pubblici locali.
art. 113, commi 2, 5 e 13, t.u. enti loc.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la cedibilità delle azioni dell'ente locale e la correttezza dell'apprezzamento della corte di merito.
art. 1324 c.c.
Richiamato nel secondo motivo per la disciplina degli atti unilaterali applicabile in via compatibile.
art. 1344 c.c.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla qualificazione della clausola e alla sua eventuale elusione della disciplina legale.
art. 1418 c.c.
Richiamato nel secondo motivo per sostenere l'invalidità della conclusione della corte di merito.
Massime di principio
- In presenza di una società costituita anche per la gestione di servizi pubblici locali disciplinati da un modello legale vincolato, una clausola statutaria che si limiti a riprodurre un divieto o un limite già imposto dall'ordinamento non costituisce una modifica delle condizioni originarie tale da fondare il diritto di recesso del socio ex art. 2437, comma 1, lett. e), c.c.
- Ai fini della verifica del recesso per modifica statutaria occorre accertare se la variazione incida realmente sulla posizione del socio rispetto all'assetto originario dell'investimento; se la previsione ripete un vincolo normativo già esistente, manca il presupposto dell'alterazione rilevante.
- Non è configurabile un diritto di recesso fondato su una clausola statutaria considerata solo in parte, quando la previsione contestata è unitaria e inscindibilmente collegata al modello legale della partecipazione societaria e dell'affidamento del servizio pubblico.
- Quando la controversia è definita sulla base di una questione di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, accogliendo la domanda originaria.
- La mancanza di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità sulla questione può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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