Sentenza n. 702/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 129/2025 emesso dalla Questura di Firenze in data 29.12.2025, notificato in pari data, con il quale è stata decretata l’improcedibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo presentata in data 20.09.2024, nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di improcedibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro autonomo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo avere presentato il 1° luglio 2021 un'istanza di protezione internazionale, all'esito della quale gli era stata riconosciuta la protezione speciale, aveva chiesto il 20 settembre 2024 la conversione del relativo permesso di soggiorno in un titolo per motivi di lavoro. La Questura aveva dichiarato improcedibile l'istanza applicando la disciplina introdotta dal d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, che ha escluso la convertibilità dei permessi per protezione speciale. Il ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina transitoria prevista dall'art. 7 del decreto-legge, sostenendo che dovesse applicarsi il regime previgente in ragione della data anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina della domanda originaria di protezione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. L'art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, nel fare salva la disciplina previgente per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore del decreto, deve essere interpretato con riferimento all'istanza originaria di rilascio del titolo di soggiorno e non alla successiva istanza di conversione. Il Collegio ha recepito l'interpretazione espressa dal Consiglio di Stato con sentenza n. 9634/2025: la presentazione dell'istanza originaria prima dell'entrata in vigore del decreto determina l'ultrattività dell'intero regime previgente, inclusa la facoltà di conversione in permesso per motivi di lavoro. Poiché l'istanza originaria risaliva al 1° luglio 2021, l'Amministrazione avrebbe dovuto esaminare la possibilità di conversione secondo la disciplina previgente. Le spese di lite sono state compensate; è stato liquidato al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato un compenso di euro 1.806,50, oltre spese generali e oneri accessori, ai sensi dell'art. 130 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 7, commi 1, 2 e 3, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023
per le istanze presentante fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente
La disciplina transitoria conserva il regime previgente per le istanze originarie di rilascio del titolo di soggiorno presentate prima dell'entrata in vigore del decreto, includendo la facoltà di successiva conversione del permesso in titolo per motivi di lavoro.
art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998
È la disposizione previgente che consentiva la convertibilità dei permessi di soggiorno per protezione speciale; tale facoltà è stata abrogata dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 20/2023, ma resta applicabile alle fattispecie coperte dalla disciplina transitoria.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998
È richiamato quale fondamento del permesso per protezione speciale e del regime transitorio relativo ai permessi già rilasciati.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
Il compenso professionale spettante per la difesa del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato è stato liquidato con il dimezzamento previsto dalla norma.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, il riferimento alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore del decreto riguarda l'istanza originaria di rilascio del titolo di soggiorno e non la successiva istanza di conversione.
- Quando l'istanza originaria per il riconoscimento della protezione speciale è stata presentata prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 20/2023, la disciplina previgente continua ad applicarsi integralmente, compresa la facoltà di convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro, ove ricorrano gli ulteriori presupposti di legge.
- La disciplina transitoria non può essere interpretata in modo da subordinare la convertibilità alla data della successiva istanza di conversione, poiché ciò determinerebbe disparità di trattamento dipendenti dai tempi di definizione amministrativa della domanda originaria.
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