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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21289/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta dal difensore avverso il decreto di liquidazione del compenso per l’attività svolta in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un processo penale. Il Tribunale aveva rigettato l’istanza di aumento del compenso ritenendo che l’importo già liquidato fosse superiore al minimo tariffario, considerata la riduzione prevista dall’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) ha contestato l’inadeguatezza della somma liquidata rispetto all’entità dell’attività difensiva svolta, richiamando anche il maggior importo riconosciuto al difensore della parte civile in un procedimento ritenuto analogo; (2) ha lamentato la mancata motivazione sul criterio seguito per la quantificazione del compenso tra minimo e massimo. Il Ministero è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, in tema di liquidazione dei compensi professionali, il giudice di merito ha un potere discrezionale di determinare l’importo tra il minimo e il massimo tabellare, senza vincolo ai valori medi, e che tale valutazione non è sindacabile in cassazione se il compenso resta entro i limiti tabellari. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva specificato analiticamente le singole voci e gli importi che assumeva erroneamente liquidati, così da consentire il controllo di legittimità. È stato anche ritenuto non proponibile il confronto con la maggiore liquidazione in favore del difensore della parte civile. La Corte ha infine dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Nulla sulle spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 106-bis

    riduzione ex art. 106-bis del d.pr. n. 11 del 2002

    la liquidazione del compenso va effettuata tenendo conto della riduzione prevista per il patrocinio a spese dello Stato.

  • d.m. n. 55 del 2014

    non impone un vincolo alla determinazione del compenso secondo i valori medi; il giudice deve collocarsi tra minimo e massimo tabellare, con ampia discrezionalità di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di declaratoria di inammissibilità, la Corte deve dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di liquidazione dei compensi professionali, il giudice di merito non è vincolato ai valori medi delle tabelle, purché l’importo sia determinato entro i limiti minimo-massimo previsti.
  • La determinazione concreta del compenso tra minimo e massimo è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non viene superata la cornice tabellare.
  • La motivazione specifica è necessaria solo quando il giudice si discosta ulteriormente dai valori tabellari; se la liquidazione resta nel range consentito, la censura di motivazione non è ammissibile.
  • Nel ricorso per cassazione contro la liquidazione dei compensi, il ricorrente deve indicare analiticamente le singole voci tariffarie e gli importi ritenuti erronei, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Il confronto con liquidazioni operate in favore di altri difensori in procedimenti diversi non costituisce, di per sé, un valido parametro per censurare in cassazione la liquidazione effettuata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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