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Sentenza

Sentenza n. 159/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso in data 9.02.2022 e comunicato il 12.09.2025, col quale la Prefettura di Reggio Emilia ha rigettato la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata in favore del sig. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202500615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell'art. 103 d.l. 34/2020

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 9 febbraio 2022, comunicato il 12 settembre 2025, con cui era stata rigettata la domanda di emersione dal lavoro irregolare, chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso. In sede cautelare, il Tribunale aveva ritenuto che, considerata la precarietà abitativa frequentemente propria dei cittadini stranieri e la rilevanza costituzionale e internazionale degli interessi coinvolti, i doveri di correttezza e buona fede dell'Amministrazione imponessero almeno una seconda notificazione del preavviso di rigetto, eventualmente preceduta da nuove ricerche. Aveva quindi ordinato alla Prefettura di rinnovare il preavviso e di concludere il procedimento con un nuovo provvedimento.

La decisione

Dopo l'accoglimento cautelare ai fini del riesame, la Prefettura ha revocato in autotutela il diniego impugnato e ha convocato datore di lavoro e lavoratore per acquisire la manifestazione di interesse del datore e svolgere una nuova istruttoria. Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché l'annullamento giudiziale del diniego non avrebbe più procurato alcuna utilità al ricorrente. Ha escluso, invece, la cessazione della materia del contendere: la revoca del diniego non aveva soddisfatto integralmente l'interesse pretensivo, non essendo stato rilasciato il titolo richiesto e risultando il procedimento riaperto. Le spese sono state poste a carico della Prefettura secondo il criterio della soccombenza virtuale, in considerazione della revoca in autotutela, con condanna al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori e alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77

    Disciplina la procedura di emersione del lavoro irregolare oggetto dell'istanza del ricorrente.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio e l'istruttoria sono completi e non devono essere trattate ulteriori questioni processuali.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Impone la dichiarazione di improcedibilità quando, per sopravvenienze, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione, perché l'eventuale accoglimento non produrrebbe più utilità.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Prevede la cessazione della materia del contendere quando le successive determinazioni amministrative soddisfano integralmente la pretesa azionata; tale presupposto non ricorre se il procedimento viene soltanto riaperto senza rilascio del titolo richiesto.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato nell'ordinanza cautelare quale termine per la presentazione delle osservazioni al preavviso di rigetto rinnovato.

Massime di principio

  • La revoca in autotutela dell'atto impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse quando l'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe più procurare al ricorrente alcuna utilità concreta; il giudizio deve quindi essere dichiarato improcedibile.
  • La revoca dell'atto lesivo non comporta cessazione della materia del contendere quando l'Amministrazione non abbia integralmente attribuito il bene della vita richiesto, ma abbia soltanto riaperto o rinnovato il procedimento: in tal caso permane un interesse pretensivo non soddisfatto, mentre viene meno l'utilità dell'annullamento giudiziale dell'atto originario.
  • In materia di immigrazione, a fronte di condizioni di precarietà abitativa del destinatario e della rilevanza dei diritti fondamentali coinvolti, i doveri di correttezza e buona fede possono imporre all'Amministrazione di effettuare una seconda notificazione delle comunicazioni procedimentali, anche previa rinnovazione delle ricerche dell'interessato.
  • La revoca in autotutela dell'atto impugnato può giustificare la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando dalle circostanze del riesame emerga che l'impugnazione era fondata o comunque che la rimozione dell'atto è riconducibile all'iniziativa processuale del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaBuona fede e correttezza della PAPartecipazione procedimentale

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