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Ordinanza

Ordinanza n. 87/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale di Matera che ha ridotto da 30 a 15 ore settimanali il trattamento individuale ABA, lasciando complessivamente 21 ore settimanali di trattamento già concesso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (utenti del servizio sanitario)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la riduzione del trattamento riabilitativo sanitario ABA prestato alla minore, chiedendone la sospensione cautelare e l’annullamento, nonché l’accertamento del diritto a continuare a ricevere il trattamento a carico del Servizio Sanitario Nazionale, direttamente o mediante rimborso delle spese. A sostegno della domanda è stata prodotta una relazione del supervisore clinico, che, pur condividendo la riduzione della supervisione da quattro ore settimanali a quattro ore mensili e del parent training da un’ora settimanale a una seduta ogni quindici giorni, ha contestato la riduzione del trattamento ABA da trenta a quindici ore settimanali. La relazione ha evidenziato il rischio di compromissione dei risultati raggiunti, l’insufficienza delle occasioni di apprendimento e di acquisizione di nuove abilità, le difficoltà di mantenimento e generalizzazione delle competenze, la particolare delicatezza del passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria di primo grado e la necessità di una riduzione graduale delle ore. È stata inoltre sottolineata l’utilità di distribuire il trattamento nei contesti scolastico, domestico ed extrascolastico, nonché l’opportunità di mantenere almeno venticinque ore settimanali e di coordinare il servizio pubblico con l’équipe privata.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare non disponendo direttamente l’annullamento del provvedimento né riconoscendo in via definitiva il diritto alle trenta ore, ma ordinando all’ASM il riesame della decisione alla luce dei rilievi contenuti nella relazione clinica, ritenuti condivisibili e fondati. Nel riesame l’amministrazione dovrà valutare anche la possibilità di concedere venticinque ore settimanali, anziché le ventuno ore complessive già riconosciute. Il termine assegnato all’ASM è di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 23 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale; il giudice l’ha accolta disponendo il riesame amministrativo.

  • art. 52, commi 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare la minore, i genitori e lo stato di salute della minore in caso di riproduzione della decisione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando la riduzione di un trattamento sanitario riabilitativo risulta potenzialmente idonea a compromettere i risultati raggiunti e il percorso di acquisizione, mantenimento e generalizzazione delle abilità, il giudice amministrativo può accogliere la domanda ai soli fini del riesame da parte dell’amministrazione.
  • Il riesame della misura assistenziale o riabilitativa deve confrontarsi specificamente con le valutazioni cliniche prodotte dall’interessato e con le esigenze di gradualità della riduzione, senza limitarsi a recepire automaticamente una diminuzione quantitativa del trattamento.
  • Nella modulazione delle prestazioni riabilitative rivolte a una minore, l’amministrazione deve considerare il contesto evolutivo concreto, le fasi di transizione scolastica, la necessità di generalizzare le abilità nei diversi ambienti di vita e il coordinamento tra servizio pubblico, famiglia e équipe privata.
  • La tutela cautelare può essere conformata mediante un ordine di riesame entro un termine determinato, lasciando all’amministrazione la riedizione della valutazione tecnica e la scelta finale della misura, purché il riesame tenga conto dei rilievi indicati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potereProporzionalità e ragionevolezza

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