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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48538/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per occupazione abusiva deducendo: 1) violazione di legge (art. 157 c.p.) e vizio di motivazione per mancato riconoscimento della prescrizione, sostenendo che il reato sarebbe istantaneo; 2) violazione di legge (art. 54 c.p.) e vizio di motivazione per mancato riconoscimento della scriminante putativa dello stato di necessità (si allegava la gravidanza e la necessità abitativa); 3) violazione dell'art. 597 c.p.p. per presunta reformatio in peius nella determinazione della pena dopo l'estinzione per prescrizione del danneggiamento; 4) violazione dell'art. 539 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine alla provvisionale (criticata come illogica: nessun danno provato ma provvisionale di euro 10.000).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ribadito che il reato di invasione di edifici (art. 633 c.p.) è di natura permanente quando l'occupazione si protrae, per cui il termine di prescrizione decorre dalla cessazione dell'occupazione e non era maturato nel caso concreto. Ha ritenuto infondato il richiamo allo stato di necessità: tale scriminante può operare solo per pericolo attuale e transitorio, non per risolvere definitivamente un bisogno abitativo; inoltre la documentazione non mostrava una situazione di assoluta necessità né un consenso dell'ente proprietario. Ha escluso la violazione del divieto di reformatio in peius, rilevando che la pena complessiva risultava comunque inferiore in appello rispetto al primo grado (in primo grado era prevista una pena per il danneggiamento aggravato di 7 mesi; in appello la pena per il reato residuo di occupazione abusiva è stata fissata in 6 mesi). Ha confermato la legittimità della provvisionale da euro 10.000, richiamando la discrezionalità del giudice di merito e la possibilità di liquidare una provvisionale anche in assenza di prova precisa dell'ammontare del danno. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Rinvocato dai ricorrenti in relazione alla prescrizione; la Corte ha ritenuto che la prescrizione non fosse decorso perché l'occupazione abusiva è reato permanente quando si protrae nel tempo

  • art. 633 cod. pen.

    Norma che disciplina l'invasione di edifici: la Corte ha confermato la natura permanente del reato quando l'occupazione limita la facoltà di godimento del titolare e ha stabilito che il termine di prescrizione decorre dalla cessazione dell'occupazione

  • art. 54 cod. pen.

    Norma sullo stato di necessità: la Corte ha precisato che la scriminante opera solo per pericolo attuale e transitorio e non per sopperire a esigenze abitative di carattere definitivo; pertanto non è applicabile in assenza degli elementi costitutivi (attualità del pericolo, assoluta necessità della condotta)

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Norma sul divieto di reformatio in peius: la Corte ha ricordato che la modifica della struttura del reato in appello può comportare una diversa determinazione della pena per singolo fatto purché la pena complessiva non risulti aumentata rispetto al primo grado

  • art. 539 cod. proc. pen.

    Norma sulla provvisionale: la Corte ha affermato la discrezionalità del giudice di merito nella liquidazione della provvisionale e che per la provvisionale non è necessaria la prova puntuale dell'ammontare del danno, ma la certezza del danno fino alla concorrenza della somma liquidata

  • art. 2 Cost.

    Richiamato nel ragionamento sulla tutela dei diritti fondamentali (es. diritto all'abitazione) ma la Corte ha chiarito che il richiamo costituzionale non è sufficiente a riconoscere la scriminante se mancano gli elementi oggettivi dell'urgenza e della temporaneità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per le conseguenze dell'inammissibilità: la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in base a questo articolo

Massime di principio

  • L'occupazione abusiva di un immobile può avere natura permanente: la prescrizione decorre dalla cessazione dell'occupazione, non dal momento dell'ingresso.
  • Lo stato di necessità come scriminante è applicabile solo se sussiste un pericolo attuale e transitorio che renda la condotta l'unica via possibile per evitare un danno grave alla persona; esigenze abitative persistenti non giustificano l'occupazione permanente.
  • Il divieto di reformatio in peius non impedisce sempre al giudice d'appello di mutare la qualificazione o la struttura del reato e di rivedere la pena per singoli fatti, purché la pena complessiva non sia aumentata rispetto al primo grado.
  • La liquidazione della provvisionale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; non è richiesta la prova puntuale del danno per la provvisionale, basta la certezza del danno fino all'ammontare liquidato.
  • Per difendersi efficacemente in casi di occupazione abusiva: documentare la temporaneità e l'urgenza dell'occupazione se si invoca lo stato di necessità; comprovare eventuali contatti o assensi del proprietario per contrastare l'assenza di consenso; indicare con precisione la data di cessazione dell'occupazione per questioni di prescrizione; fornire elementi probatori sul danno per contrastare o giustificare la provvisionale.

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