Sentenza n. 84/2026 - Pescara, Sezione 1
Per la ottemperanza Al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, n. 268/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pescara, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pescara n. 268/2025, con la quale le era stato riconosciuto, per gli anni scolastici indicati nella sentenza, il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti previsto dall'art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015. Il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. L'Amministrazione ha sostenuto l'assenza dei presupposti dell'azione, anche per la mancata previa diffida ad adempiere. Il Collegio ha inoltre rilevato il superamento del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, ritenuto applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza concernente obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni statali.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sussistente il giudicato e la sua mancata esecuzione, nonché decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha respinto l'argomento del Ministero relativo alla necessità di una previa diffida, rilevando che l'art. 114 c.p.a. non la richiede ai fini dell'ammissibilità dell'azione di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del giudice ordinario, accreditando le somme riconosciute a titolo di bonus carta del docente sulla carta elettronica della ricorrente, con gli accessori di legge indicati nel titolo, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Pescara, o un funzionario da lui delegato, disponendo l'intervento sostitutivo entro il termine indicato in dispositivo. Non è stata applicata la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a., in ragione dell'importo contenuto e della produzione di interessi già prevista dal giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500 oltre contributo unificato e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
ai fini dell’ammissibilità dell’azione di ottemperanza non è necessaria la previa diffida ad adempiere
L'azione di ottemperanza è ammissibile anche senza previa diffida dell'amministrazione; il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare misure sostitutive.
art. 115, comma 3, c.p.a.
ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva
Nel giudizio di ottemperanza non occorre la spedizione del titolo in forma esecutiva, diversamente da quanto richiesto per l'esecuzione civile.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il termine di 120 giorni è applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche all'ottemperanza di sentenze che impongono alle amministrazioni statali il pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
carta elettronica del docente
Le somme riconosciute dal giudicato a titolo di bonus per l'aggiornamento e la formazione devono essere accreditate sulla carta elettronica del docente.
art. 6, comma 1, lettera e), legge n. 241/1990
il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione
L'amministrazione intimata non può giustificare l'inottemperanza richiamando la competenza di un diverso organo centrale appartenente al medesimo Ministero.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza [...] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
La manifesta fondatezza e la serialità della controversia consentono la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile senza previa diffida ad adempiere quando il giudicato non sia stato eseguito dall'amministrazione.
- Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione dei titoli giudiziali di pagamento da parte delle amministrazioni statali si applica, con gli opportuni adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza.
- Ai fini dell'ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale, in forza dell'art. 115, comma 3, c.p.a.
- L'amministrazione intimata non può sottrarsi all'esecuzione del giudicato invocando la competenza di un diverso organo centrale del medesimo apparato ministeriale; deve attivare al proprio interno gli organi competenti all'adozione degli atti esecutivi.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, è legittima la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
- La penalità di mora può essere esclusa quando l'importo da corrispondere sia contenuto e il giudicato preveda già la corresponsione degli interessi, sicché non risulti necessaria o proporzionata un'ulteriore misura coercitiva.
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