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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01786/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari per Federici e aveva annullato il titolo custodiale con riferimento al reato di associazione mafiosa e escluso l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. Il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione: a) la condotta intercettata e la pregressa militanza del Federici sono compatibili con una persistenza del vincolo associativo e non con meri interessi personali; b) il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente escluso che l'uso illecito dei telefoni servisse a favorire la cosca; c) la decisione è contraddittoria perché, pur rilevando l'incapacità dell'indagato a rispettare limiti cautelari (uso di telefoni in carcere), ha ritenuto idonei gli arresti domiciliari a prevenire ulteriori condotte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata relativamente al capo relativo all'associazione mafiosa e all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., rilevando carenze logiche e giuridiche nella motivazione del Tribunale del riesame (in particolare omissione della valutazione sinergica delle intercettazioni, della condotta relativa all'occultamento dell'arma e della rilevanza della pregressa condanna). Ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per un nuovo esame, libero nel risultato e esente dai vizi riscontrati.

Norme richiamate

  • art. 391-ter cod. pen.

    Riferito nella decisione come norma relativa all'illecito utilizzo di telefoni cellulari in detenzione; la Corte rileva che le condotte connesse all'uso di utenze in carcere vanno valutate nella loro ricaduta sul mantenimento della partecipazione associativa.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La decisione del Tribunale del riesame aveva escluso l'applicazione delle presunzioni previste da tale norma nel passaggio alla misura degli arresti domiciliari; la Cassazione richiama che le presunzioni non escludono una valutazione complessiva degli elementi probatori e della persistenza della partecipazione associativa.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sull'associazione di tipo mafioso: la Corte richiama il principio secondo cui la detenzione non esclude di per sé la persistenza della partecipazione al sodalizio e che la precedente condanna può essere valutata insieme ad elementi successivi per fondare i gravi indizi.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante speciale collegata all'art. 416-bis: la Cassazione ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia adeguatamente motivato l'esclusione dell'aggravante, non valutando la possibile strumentalità di atti (es. occultamento dell'arma) in favore del sodalizio.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base procedurale per l'annullamento del provvedimento cautelare da parte della Cassazione; la Corte ha annullato l'ordinanza ai sensi di tale articolo per vizi di motivazione.

  • principio del ne bis idem

    La Corte osserva che la valutazione della condotta attuale deve rispettare il principio ne bis idem: la precedente condanna può rilevare come elemento probatorio insieme ad altri, purché si verifichi la distinzione cronologica e fattuale degli addebiti.

  • principio di offensività dell'illecito

    Richiamato dal Tribunale del riesame (criticizzato dalla Cassazione) per escludere automatismi basati sulla sola pregressa appartenenza; la Cassazione rimarca però che la pregressa condanna è elemento probatorio integrabile con fatti nuovi, senza automatismi ma neppure senza valore.

Massime di principio

  • La pregressa militanza o una condanna per associazione mafiosa può essere valutata in sede cautelare come elemento a favore della persistenza dell'adesione al sodalizio, ma non costituisce da sola prova automatica: va valutata insieme ad elementi successivi.
  • Conversazioni intercettate in detenzione e l'uso illecito di telefoni vanno esaminate nella loro portata concreta e sinergica: se emergono riferimenti a dinamiche associative, armi o informazioni rilevanti per la cosca, possono concorrere a fondare gravi indizi di partecipazione.
  • Il giudice del riesame deve motivare compiutamente la distinzione fra condotte a scopo personale e condotte funzionali al sodalizio, esplicitando perché determinati comportamenti non possano ricollegarsi all'interesse del gruppo.
  • La semplice carenza di prova definitiva non impedisce di considerare elementi indiziari recenti unitamente alla condanna passata; occorre però rispettare il principio del ne bis idem e la necessaria distinzione cronologica degli addebiti.
  • In presenza di evidenze di comunicazioni illecite o di capacità di mantenere contatti dall'interno del carcere, il giudice deve valutare con cautela la sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive, motivando perché tali misure siano comunque idonee a prevenire il rischio di reiterazione.

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