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Sentenza

Sentenza n. 113/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento delle prescrizioni inserite nei punti 1 e 2 nel permesso di costruire rilasciato dal Comune di Varese il 26 gennaio 2022, prot. 8985, alla società ricorrente (permesso di costruire rilasciato dal dirigente capo area IX – Gestione del territorio – del Comune di Varese, concernente la pratica edilizia n. 1334/2021). Con tali prescrizioni il Comune di Varese ha disposto, rispettivamente, che: “1. non venga posato il “cancelletto aperto” prospiciente la Via Sanvito Silvestro e quindi la recinzione risulti interrotta da un varco aperto”; e “2. non venga realizzata la sbarra automatizzata prevista negli elaborati grafici sulla via Manara”; nonché dei relativi atti preparatori e conseguenti, in particolare delle medesime prescrizioni inserite dal Comune nell’avviso 25 gennaio 2022, prot. 8934, di rilascio dello stesso permesso di costruire, comunicato via pec alla società ricorrente.

Giustizia amministrativa202200578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto valida la rinuncia, in quanto notificata e depositata e conforme ai requisiti formali previsti dall’art. 84 c.p.a. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità delle prescrizioni edilizie impugnate. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, conformemente alla richiesta congiunta.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: prescrizioni inserite nel permesso di costruire del 26 gennaio 2022, relative alla mancata realizzazione di un cancelletto e di una sbarra automatizzata

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società ha impugnato le prescrizioni contenute nel permesso di costruire rilasciato dal Comune di Varese, concernenti l’obbligo di non posare un cancelletto prospiciente una strada e di non realizzare una sbarra automatizzata prevista negli elaborati grafici, nonché gli atti preparatori e conseguenti. Prima dell’udienza di trattazione, la ricorrente ha notificato e depositato una formale rinuncia al ricorso. Il Comune resistente ha espressamente aderito alla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, ove notificata e depositata e munita dei requisiti formali previsti dalla disposizione, consente la definizione del giudizio per estinzione.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    dichiara estinto il giudizio

    La rinuncia validamente esercitata determina l’estinzione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio quando rispetta i requisiti formali previsti dall’art. 84 c.p.a. ed è notificata e depositata secondo le modalità richieste.
  • In presenza di una valida rinuncia al ricorso, il giudice non esamina nel merito i vizi dedotti contro il provvedimento amministrativo impugnato.
  • Le spese di lite possono essere compensate quando tale regolazione sia concordemente richiesta dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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